Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Niente addebito della separazione se il coniuge va a vivere in una parte separata della casa coniugale

Famiglia - -
Niente addebito della separazione se il coniuge va a vivere in una parte separata della casa coniugale
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20469 del 2015 è intervenuta sul sempre tanto discusso tema della separazione personale dei coniugi.

Come noto, in sede di separazione, il giudice può porre a carico di uno dei coniugi il pagamento di un assegno mensile, a titolo di contributo nel mantenimento del coniuge stesso e/o dei figli minorenni (o maggiorenni ma economicamente non autosufficienti).

Va osservato, tuttavia, che tale diritto non potrà essere riconosciuto al coniuge cui sia stata "addebitata" la separazione.

In particolare, la pronuncia della separazione "con addebito" avviene in tutti quei casi in cui il giudice ritenga, in base alle risultanze processuali, che la colpa della separazione debba ricondursi al comportamento di uno dei due coniugi, il quale, violando i doversi fondamentali che derivano dal matrimonio (cfr. art. 143 c.c.), abbia indotto l'altro coniuge a chiedere la separazione.

Ebbene, tra le possibili cause di addebito della separazione vi è l'abbandono del tetto coniugale, dal momento che dal matrimonio nasce il fondamentale obbligo della coabitazione, che viene violato in ogni ipotesi in cui uno dei coniugi decida di abbandonare, senza motivo, la casa dove si svolge la vita matrimoniale e familiare.

Tale dovere trova fondamento nell'art. 143 codice civile, intitolato, appunto, "diritti e doveri tra i coniugi": infatti tale disposizione prevede espressamente che "dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco (...) alla coabitazione".

La Corte di Cassazione, nell'ordinanza sopra citata, ha fornito alcune precisazioni in ordine alla configurabilità dell'abbandono del tetto coniugale.

In particolare se uno dei due coniugi continua a vivere nello stesso immobile, ma in parti ben distinte e separate dello stesso, così da non avere contatti con l'altro coniuge, può dirsi configurato l'abbandono del tetto coniugale?

Nel caso esaminato dalla Corte, nell'ordinanza sopra citata, era successo esattamente questo: il marito, in considerazione del clima di tensione nella coppia, aveva deciso di dimorare in una parte distinta della casa, in modo da mantenere le distanze dall'altro coniuge.

La moglie, riteneva, dunque, di poter considerare integrata la fattispecie dell'abbandono del tetto coniugale, rivolgendosi al Tribunale al fine di ottenere una pronuncia di condanna nei confronti del marito.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva che, nel caso di specie, fosse stato integrata tale fattispecie, rigettando, dunque, il ricorso proposto dalla donna.

Nell'argomentare la propria decisione, la Cassazione ricorda come l'abbandono del tetto coniugale presupponga "il comportamento di uno dei coniugi che esprima la volontà di porre fine alla convivenza e di non fare ritorno nel luogo della residenza coniugale.

Nella specie, invece, "il coniuge presunto inadempiente, dopo un breve periodo trascorso presso il fratello all'estero, aveva fatto ritorno nella casa coniugale, sia pure dimorando in una parte distinta dello stesso immobile".

Di conseguenza, secondo la Cassazione, risultava confermata la volontà dei coniugi di mantenere una "doppia allocazione" dello stabile, "abilitando ciascuno di essi a vivere in altro settore (sia pure separato) dell'unico immobile, anche grazie alla relativa autonomia di vita domestica, senza così porre in essere il comportamento censurato".

In sostanza, quindi, secondo la Cassazione, nel caso di specie non poteva addebitarsi al coniuge l'abbandono del tetto coniugale, in quanto tale abbandono, di fatto non c'era stato. Il coniuge, infatti, si era limitato ad andare ad abitare in un'altra zona, separata, della casa, ma restando, comunque, all'interno dello stesso immobile.

Tale fattispecie, dunque, può dirsi configurata solo ed esclusivamente nel caso in cui si riscontri la volontà effettiva del coniuge di abbandonare la casa coniugale e non farvi più ritorno, cosa che, secondo la Corte, nel caso in esame, non si era verificata.


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.