Cassazione civile Sez. III sentenza n. 32146 del 12 dicembre 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di esecuzione su beni costituiti in fondo patrimoniale, il debitore è tenuto a dimostrare che il creditore era consapevole dell'estraneità del debito ai bisogni della famiglia, anche se tale debito è sorto nell'ambito dell'attività imprenditoriale o professionale svolta personalmente dal coniuge. La normale destinazione dei proventi di tali attività ai bisogni familiari, sancita dagli artt. 2 e 29 Cost. e dagli artt. 143 e 144 c.c., può essere derogata solo mediante prova contraria fornita dal debitore.

(massima n. 2)

In tema di beni costituiti in fondo patrimoniale, il debitore che intenda sottrarli all'espropriazione forzata sugli stessi intrapresa è onerato di dimostrare che il creditore era consapevole dell'estraneità ai bisogni della famiglia - da intendersi non limitati al suo sostentamento ma estesi al suo benessere, all'incremento della sua posizione economica, allo sviluppo e al potenziamento dell'attività lavorativa e delle inclinazioni dei suoi membri, al pieno, o più armonico possibile, sviluppo della loro personalità - del debito contratto, anche se questo è sorto nell'ambito dell'attività imprenditoriale o professionale svolta personalmente dal coniuge, perché la disciplina della famiglia (artt. 2 e 29 Cost.; artt. 143 e 144 c.c.) indica una situazione di normalità in cui sono ordinariamente ad essa destinati, in via principale e non solo in via residuale, i proventi dell'attività di ciascuno dei coniugi, i quali, in posizione paritaria e prestandosi reciproca assistenza anche materiale, hanno il dovere di rivolgere la propria capacità di lavoro professionale (o casalingo) alla contribuzione alle esigenze familiari, ferma restando la possibilità, per i medesimi coniugi, di regolare diversamente l'indirizzo della vita familiare con un accordo ex art. 144 c.c., la prova della cui esistenza grava sul debitore che invoca il divieto, a lui favorevole, ex art.170 c.c., integrante eccezione alla generale regola della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c.

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