Cass. civ. n. 25663/2014
L'allontanamento dalla residenza familiare, ove attuato unilateralmente dal coniuge, cioè senza il consenso dell'altro coniuge, costituisce violazione di un obbligo matrimoniale ed è conseguentemente causa di addebitamento della separazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata osservando che non aveva alcuna rilevanza, ai fini dell'addebito della separazione al marito, la mancata prova dell'affermata relazione extraconiugale, non essendo contestato l'abbandono della casa coniugale). (Rigetta, App. Napoli, 16/05/2012)
Cass. civ. n. 10719/2013
Il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi, e l'onere incombe su chi ha posto in essere l'abbandono, che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata ed in conseguenza di tale fatto; tale prova è più rigorosa nell'ipotesi in cui l'allontanamento riguardi pure i figli, dovendosi specificamente ed adeguatamente dimostrare, anche riguardo ad essi, la situazione d'intollerabilità.
Cass. civ. n. 7905/2012
In tema di procedimento per l'affidamento e il mantenimento del figlio naturale, la cessazione della convivenza fra i genitori non rappresenta un presupposto processuale, necessario al momento dell'introduzione del giudizio, bensì una condizione dell'azione, incidendo sul diritto ad ottenere una sentenza favorevole e, pertanto, è sufficiente che sussista nel momento in cui la lite viene decisa. (Cassa con rinvio, App. Roma, 24/01/2011)
Cass. civ. n. 1202/2006
L'allontanamento dalla residenza familiare - che, ove attuato unilateralmente dal coniuge, e cioè senza il consenso dell'altro coniuge, e confermato dal rifiuto di tornarvi, di per sè costituisce violazione di un obbligo matrimoniale (e conseguentemente causa di addebitamento della separazione) - non concreta tale violazione allorchè risulti legittimato da una "giusta causa", vale a dire dalla presenza di situazioni di fatto (ma anche di avvenimenti o comportamenti altrui) di per sè incompatibili con la protrazione di quella convivenza, ossia tali da non rendere esigibile la pretesa di coabitare. (Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza di merito, che aveva ravvisato la giusta causa dell'allontanamento della moglie nella situazione, accettata dal marito, di frequenti litigi domestici con la suocera convivente e nel conseguente progressivo deterioramento dei rapporti sessuali tra gli stessi coniugi).
Cass. civ. n. 12373/2005
In tema di separazione personale dei coniugi, l'abbandono della casa familiare, che di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale e, conseguentemente, causa di addebito della separazione, in quanto porta alla impossibilità della convivenza, non concreta tale violazione se si provi - e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono - che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto.
Cass. civ. n. 3166/1981
Il coniuge che si allontana dalla residenza familiare perde il diritto al mantenimento, ai sensi dell'art. 146 primo comma c.c., soltanto quando l'allontanamento medesimo sia ingiustificato e persista, con un rifiuto a tornare, nonostante il richiamo dell'altro coniuge, atteso che, ove quest'ultimo si adegui, omettendo di richiamare il coniuge allontanato, si realizza una situazione di separazione di fatto, nella quale restano in vigore gli obblighi di cui all'art. 143 c.c.
Cass. civ. n. 5331/1977
Ai sensi dell'art. 146 secondo comma c.c., nel testo introdotto dall'art. 28 della L. 19 maggio 1975, n. 151 sulla riforma del diritto di famiglia, e di immediata applicabilità nei giudizi in corso al momento dell'entrata in vigore di detta legge, la proposizione della domanda di separazione giudiziale, accompagnata o meno da richiesta di addebitabilità della separazione medesima, così come la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare, o del rifiuto di far cessare un pregresso allontanamento, tanto con riguardo al coniuge che ha iniziato il giudizio, quanto con riguardo al coniuge nei cui confronti il giudizio stesso è promosso.