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Diritto canonico -

La nozione di ordine pubblico matrimoniale. Profili inteordinamentali.

AUTORE:
ANNO ACCADEMICO: 2019
TIPOLOGIA: Tesi di Master
ATENEO: Universitą degli Studi di Bari
FACOLTÀ: Giurisprudenza
ABSTRACT
Il canone 1055§1 definisce il matrimonio quale patto irrevocabile (foedus) con cui un uomo e una donna (vir et mulier) costituiscono un legame di tutta la vita (totius vitae consortium) ordinato al bene dei coniugi, alla procreazione ed educazione dei figli. Il consenso che gli sposi si scambiano è quindi più ampio dello ius in corpus del Codice del 1917, costituente fine primario del matrimonio: fortunatamente il Codice del 1983 ha positivizzato la visione personalista offerta dal Concilio Vaticano II, il quale ha segnato il superamento della concezione corporalista e contrattualistica del vincolo coniugale sottesa alla legislazione matrimoniale dell’epoca; così tale gerarchia dei fini è abolita ed il matrimonio cristiano è fondato su molteplici fini tutti uguali tra loro, ossia tutti posti sullo stesso livello. In questa prospettiva, la coniugalità, al pari della genitorialità, appare come una caratterizzazione essenziale del matrimonio. La famiglia, cellula fondamentale della società, possiede vincoli vitali con la stessa, costituendone l’alimentazione continua: dalla famiglia nascono i cittadini di domani, che sono formati secondo le virtù sociali e nazionali che animano lo sviluppo della società stessa. Inoltre, la famiglia costituisce l’unica formazione in grado di umanizzare la società, mediante l’adempimento dei doveri e diritti essenziali connessi alla coniugalità: il Cap.VIII, Titolo VII, Parte I, Libro IV, al canone 1134, precisa che "i coniugi hanno pari dovere e diritto per quanto riguarda la comunità di vita coniugale", specificando al can. 1151, che comprendono l’obbligo di vivere insieme, di preservare il carattere coniugale del matrimonio, di fornire aiuto al coniuge, di contribuire al bene comune, l’obbligo di cercare e perseguire la santità. Il 2° gruppo di doveri essenziali è relativo alla procreazione ed educazione della prole, quali l’accoglienza dei figli e la cura della loro educazione umana: fisica, socio-culturale e morale-religiosa. Ne consegue che per l’ordinamento canonico dall’unione coniugale sorgono effetti giuridici complessi; ma non può tacersi come, in maniera quasi speculare, nell’ordinamento civile lo scambio dei consensi vada a costituire una serie di diritti e doveri che, proprio come per l’ordinamento canonico, si preoccupano di definire in modo preciso e specifico il rapporto coniugale. Il nesso fra il matrimonio come atto e come rapporto è evidenziato dal fatto che, durante la celebrazione, l’ufficiale di stato civile dà lettura degli artt. 143,144, 147 del Codice civile. Peraltro, al fine di una migliore comprensione della tematica, è opportuno chiarire che l’ordinamento giuridico canonico risponde a fini e si basa su presupposti nettamente diversi dall’ordinamento giuridico civile; il primo tende alla finalità escatologica della salus animarum, il secondo, invece, tende alla pax sociale, cioè alla regolamentazione dei rapporti civili al fine della pacifica convivenza sociale. La giuridicità dell’ordinamento canonico è caratterizzata dalla volontarietà e spontanea adesione dei consociati (c.d. christifideles), ed è retto dalla supremazia delle norme di diritto divino naturale. L’ordinamento giuridico civile è caratterizzato, invece, dalla sua coercibilità nell’applicazione del sistema di norme di diritto positivo. In particolare il matrimonio canonico è definito come un “patto” con cui un uomo e una donna stabiliscono il consortium totius vitae, cioè la comunione di tutta la vita, finalizzato al “bene dei coniugi” e alla procreazione ed educazione della prole (can. 1055, c.j.c.), la cui peculiarità sta nel fatto che è elevato a dignità di sacramento tra battezzati; tale carattere sacramentale rende essenziali l’unità e l’indissolubilità, intese come qualità di detta tipologia matrimoniale (can. 1056, c.j.c.). Per l’ordinamento italiano, invece, il matrimonio è inteso più tecnicamente come un negozio giuridico di genesi consensuale, da cui derivano per i coniugi diritti e doveri di natura inderogabile (c.d. solidarietà familiare), sempreché sussista, però, quella unione di tipo naturale della coppia stessa caratterizzata dall’affectio coniugalis, intesa come comunione morale e spirituale tra coniugi. Pertanto, il particolare assetto di diritti e doveri che, seppur con le loro peculiarità, tanto l’ordinamento canonico quanto quello civile prevedono e disciplinano, è quindi riconosciuto e tutelato dal diritto: canonico e civile. La riforma del diritto di famiglia mira, quindi, a favorire l’unità della famiglia: questa finalità è perseguita attraverso l’introduzione del principio della parità dei coniugi con cui trova completa e reale attuazione la previsione dell’art. 29 comma 2 della Costituzione, il quale stabilisce che il matrimonio si basa sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, nell’ambito dei limiti posti dalla legge ordinaria a garanzia dell’unità familiare. In quest’ottica viene quindi privilegiato l’accordo tra i coniugi, prescritto dagli artt. 143, 144, e 147 del Codice civile.

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