Cass. civ. n. 8369/2025
L'istanza di modifica del cognome di un minore, in caso di disaccordo tra i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario secondo le disposizioni di cui agli artt. 316, secondo e terzo comma, e 337-ter, terzo comma, c.c. Il giudice è chiamato a valutare l'effettivo interesse del minore e a riconoscere la specifica rappresentanza ad acta ad uno dei genitori per presentare la domanda al Prefetto.
Cass. civ. n. 7409/2025
La mera archiviazione di procedimenti penali per violenza domestica non esclude l'accertamento di condotte violente rilevanti in sede civile ai fini dell'affidamento dei figli minori. La Corte di Cassazione afferma che la presenza di comportamenti violenti e intemperanti, anche se non sanzionati penalmente, può giustificare l'affidamento super esclusivo a un solo genitore per proteggere i minori da un ambiente deteriorato e garantire il loro interesse morale e materiale.
Cass. civ. n. 21964/2024
Ai fini del risarcimento del danno subito dal figlio in conseguenza dell'abbandono da parte di uno dei genitori, occorre che quest'ultimo non abbia assolto ai propri doveri consapevolmente e intenzionalmente o anche solo ignorando per colpa l'esistenza del rapporto di filiazione.
Cass. civ. n. 21785/2024
La decorrenza dell'assegno in favore dei figli va fatta risalire alla data della domanda, in assenza di una diversa disposizione nel provvedimento definitivo, poiché l'obbligo di mantenimento dei figli prescinde dalla sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio.
Cass. civ. n. 2536/2024
Il principio di uguaglianza che accumuna i figli di genitori coniugati ai figli di genitori separati o divorziati, come pure a quelli nati da persone non unite in matrimonio (che continuano a vivere insieme o che hanno cessato la convivenza), impone di tenere a mente che tutti i figli hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni.
Cass. civ. n. 2401/2024
Il giudizio di idoneità sulle capacità genitoriali, in ordine all'eventuale recupero del rapporto col figlio spettando esclusivamente al giudice di merito. Pertanto, per l'adozione del minore non spetta al genitore bensì sempre al giudice la verifica della sussistenza dei presupposti per procedere o meno all'allontanamento del figlio.
Cass. civ. n. 33939/2023
In tema di spese sostenute dal genitore per la locazione di un alloggio utilizzato dal figlio che frequenti corsi universitari in un luogo diverso da quello di residenza, le stesse vanno qualificate come spese straordinarie, in considerazione non solo della loro imprevedibilità, ma anche della loro rilevanza. Anche per tali spese, quindi, la mancanza di un preventivo accordo con l'altro genitore o il dissenso da quest'ultimo manifestato in ordine alla loro effettuazione non esclude il diritto al rimborso del genitore collocatario, ai fini del quale è tuttavia richiesta la valutazione della conformità della scelta compiuta all'interesse della prole e dell'adeguatezza della stessa allo standard socio-economico della vita familiare.
Cass. civ. n. 3661/2023
L'obbligo del genitore naturale di concorrere al mantenimento del figlio sorge proprio al momento della sua nascita, anche se la procreazione sia stata successivamente accertata con sentenza, producendo la sentenza dichiarativa della filiazione naturale ex art. 277 cod. civ. gli effetti del riconoscimento e comportando per il genitore, ai sensi degli artt. 315 bis e 316 cod. civ. (ovvero dell'art. 261 cod. civ. fino alla sua abrogazione disposta con il D.Lgs. n. 154 del 2013, che ha introdotto l'art. 315 cod. civ. e ss., disciplinanti la responsabilità genitoriale), tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento, ai sensi dell'art. 316 bis cod. civ.
Cass. civ. n. 28244/2019
In materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore. La questione dell'affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità.
Cass. civ. n. 10927/2018
Poiché durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316 bis, primo comma, c.c., a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva dichiarato la compensazione tra quanto versato dall'attore per la Tarsu relativa all'immobile assegnato alla moglie in sede di separazione, con il credito vantato da quest'ultima a titolo di rimborso delle spese per le utenze domestiche sostenute durante il matrimonio).
Cass. civ. n. 5418/2016
In tema di responsabilità genitoriale, al fine di stabilire la competenza giurisdizionale, occorre dare rilievo - per principio generale - al criterio della residenza abituale del minore al momento della domanda, intendendo come tale il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale, e non quello risultante da un calcolo puramente aritmetico del vissuto. (Nella specie, applicando l'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto corretta la motivazione del giudice di merito, per la quale doveva considerarsi abitualmente residente in Brasile il minore che vi aveva vissuto fra i tre e i sei anni di età, periodo intensamente relazionale, con un intervallo di appena sei mesi, trascorso in Italia).
Cass. civ. n. 14360/2000
In tema di soluzione dei contrasti tra i genitori per questioni di particolare importanza, l'articolo 316 c.c., il quale prevede che ciascuno di essi può ricorrere al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei, trova applicazione per le ipotesi di famiglia unita; i provvedimenti di cui all'articolo 155, comma terzo, si collocano invece durante lo stato di separazione tra i coniugi e rientrano nella disciplina di questa.