Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1553 del 19 febbraio 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

La previsione del quarto comma dell'art. 630 c.p. (applicazione delle minori pene previste dall'art. 605 c.p. al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertā, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione) costituisce una circostanza attenuante in senso tecnico in relazione alla quale va effettuato il giudizio di comparazione fra circostanze di cui all'art. 69 c.p. La circostanza attenuante della liberazione dell'ostaggio senza pagamento del prezzo del riscatto č compatibile con quella concernente la collaborazione del concorrente che offra un aiuto concreto e decisivo al fine di individuare e catturare i complici, trattandosi di attivitā aventi oggetto diverso in quanto la prima tende a consentire che il sequestro di persona cessi prima del conseguimento del provento del delitto e l'altra a porre lo Stato in grado di realizzare la propria pretesa punitiva. L'elemento rilevante ai fini del cumulo non č dunque la differenza materiale dei comportamenti, ma il diverso oggetto giuridico delle due previsioni.

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