Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1681 del 16 febbraio 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

Il reato permanente consiste nella protrazione volontaria dell'attività antigiuridica per un tempo più o meno lungo, dopo il momento iniziale della violazione della norma in cui sono stati realizzati condotta ed evento. In detto reato è ravvisabile un duplice precetto e cioè il divieto (o l'obbligo) di una certa attività e l'obbligo di eliminare la situazione illegale. Pur se la consumazione si verifica con la condotta e con l'evento essa continua fino alla cessazione della permanenza per cui può parlarsi di consumazione continuata e di stato di consumazione. Nel sequestro di persona a scopo di estorsione lo stato di consumazione, iniziato con la privazione della libertà personale, si esaurisce normalmente con la riacquistata libertà del sequestrato, con o senza pagamento del riscatto. Tutti i concorrenti rispondono di tale reato fino alla cessazione della permanenza, avendo tutti ideato, programmato, voluto, eseguito il disegno criminoso, consistente nel sequestro di una persona e nella sua liberazione dopo il pagamento del riscatto (salvo diversa decisione successiva alla privazione della libertà personale della stessa), in mancanza di un atteggiamento di recesso dal concorso criminoso, comunque espresso, tanto più necessario alla stregua del richiamato duplice profilo del precetto, comprensivo anche dell'obbligo di far cessare la situazione illegale. Né di tale recesso tiene luogo l'avvenuto arresto di taluno dei concorrenti per altra causa, poiché la circostanza, come non serve a significare che, in mancanza, detti coimputati avrebbero abbandonato il concorso criminoso, non dimostra l'obbligata cessazione della condotta antigiuridica che ben può persistere, sia sotto il profilo materiale che sotto il profilo morale nello stato di cattività che, peraltro, non vieta nemmeno di concepire, organizzare ed eseguire un delitto operando dall'interno del luogo di custodia o servendosi di altri operatori. La legge applicabile anche a detti concorrenti, in caso di successione di leggi nel tempo è quella vigente al momento della cessazione della permanenza.

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