Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10376 del 29 ottobre 1992

(3 massime)

(massima n. 1)

Benché il giudice di merito nell'esercizio del suo potere discrezionale concernente la concessione o il diniego delle attenuanti generiche possa attingere a qualsiasi elemento di valutazione ancorché non esplicitamente contemplato nell'art. 133 c.p. al fine di mitigare il rigore delle pene, tuttavia, qualora un determinato elemento della condotta sia stato preso in considerazione dal giudice in quanto circostanza attenuante tipica prevista dalla legge, non può, poi, lo stesso elemento giovare una seconda volta all'imputato sotto forma di attenuanti generiche, giacché, altrimenti, si giungerebbe all'assurdo logico di ancorare ad un medesimo elemento di fatto non una ma due o più determinazioni favorevoli all'imputato.

(massima n. 2)

La diminuente speciale prevista in tema di sequestro di persona a scopo di estorsione dall'art. 630 comma quinto c.p. per il concorrente che, dissociandosi dagli altri, aiuti concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per la individuazione o la cattura dei correi, postula la prestazione di una collaborazione oggettivamente qualificata dal conseguimento delle specifiche prove suindicate. Deve, cioè, trattarsi non già di una qualsiasi forma di contributo che sia utile al raggiungimento della verità, bensì di un aiuto determinante e decisivo all'orientamento delle indagini verso i veri colpevoli, con la conseguenza che ne restano esclusi quei contributi successivi che in un quadro di già avvenuta individuazione dei concorrenti nel reato possono contribuire attraverso l'apporto di ulteriori elementi di prova all'accertamento delle singole responsabilità.

(massima n. 3)

L'attenuante prevista dal comma quinto dell'art. 630 c.p. per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione può essere applicata anche se la collaborazione del concorrente con l'autorità sia frutto di un calcolo utilitaristico.

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