Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 7504 del 2 luglio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

La diminuente speciale prevista in tema di sequestro di persona a scopo di estorsione per il concorrente che, dissociandosi dagli altri, aiuti concretamente l'autoritą di polizia o l'autoritą giudiziaria nella raccolta delle prove decisive per l'individuazione o la cattura dei complici postula non gią un qualsiasi contributo utile al raggiungimento della veritą, ma un aiuto determinante all'orientamento delle indagini verso i veri colpevoli; conseguentemente restano esclusi dalla medesima quei comportamenti successivi che, in un quadro di gią avvenuta individuazione dei concorrenti nel reato, possono contribuire, attraverso l'apporto di ulteriori elementi di prova, all'accertamento delle singole responsabilitą.

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