Cassazione penale Sez. II sentenza n. 9189 del 7 ottobre 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all'art. 630 c.p. sussiste soltanto se l'autore del sequestro abbia agito — in assenza di una causa preesistente — al fine specifico di conseguire un ingiusto profitto come prezzo della liberazione; non è configurabile invece, mancando tale specifico fine, quando il sequestro ed il perseguimento del profitto siano direttamente collegabili ad una precedente causa, ancorché illecita. (Nella fattispecie gli imputati avevano commesso il sequestro di persona per soddisfare una loro pretesa, inerente ad un preesistente rapporto con il sequestrato, ma giudizialmente non tutelabile, in quanto derivante da causa illecita, trattandosi del pagamento di una somma di danaro quale importo di una partita di sostanza stupefacente; la Suprema Corte, nell'escludere la sussistenza del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione previsto dall'art. 630 c.p., ha ritenuto configurabili quelli, aggravati, di sequestro di persona ed estorsione).

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