Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1030 del 25 gennaio 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

Il delitto di sequestro di persona, che č un delitto contro la libertā personale, sussiste allorché si ha la privazione della libertā di agire, intesa come libertā di locomozione, di movimento nello spazio, di libertā di scelta del luogo ove restare. Ne consegue che oltre il delitto di rapina, commette il delitto di sequestro di persona l'agente che limiti la libertā personale della vittima protraendola ben oltre il tempo necessario per la consumazione del reato contro il patrimonio, commesso ed esauritosi nel corso di una mattinata con la riscossione di un assegno estorto alla parte offesa, che aveva attirato e rinchiuso in una mansarda per tutta la giornata.

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