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Articolo 586 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 23/02/2024]

Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto

Dispositivo dell'art. 586 Codice Penale

Quando da un fatto preveduto come delitto doloso(1) deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole(2), la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell'articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate [571, 572, 630].

Note

(1) Fanno eccezione i delitti di percosse (581) e lesioni (582), dal momento che se da tali condotte deriva la morte si ha omicidio preterintenzionale ex art. 584.
(2) Non è pacifico se sia necessaria la prevedibilità dell'evento. Alcuni autori ritengono che questa non sia richiesta, trattandosi in tali casi di responsabilità oggettiva o di culpa presunta per legge. Mentre altri propendono per considerare la prevedibilità come parte di tale fattispecie, imposta dal principio di colpevolezza.

Ratio Legis

La dottrina prevalente considera tale reato come una particolare fattispecie di aberratio delicti (v.83) con pluralità di eventi, mentre la giurisprudenza si è espressa in maniera non concorde. Un orientamento ritiene che il reato in esame sia legato da un legame di specialità con l'aberratio delicti, da cui si differenzia per la natura dell'offesa non voluta e l'enunciazione di una circostanza aggravante speciale. Un secondo orientamento, invece, ritiene che si tratti di una fattispecie diversa rispetto a quella di cui all'art. 83, alla quale non può essere ricondotta come ipotesi speciale, dal momento che contempla il caso in cui da un delitto doloso derivi, come ulteriore conseguenza, la morte o la lesione della vittima, in presenza di un mero rapporto di conseguenzialità tra il delitto doloso e l'evento morte o lesioni, per cui muta la disciplina del rapporto di causalità che nell'art. 83 si lega alla condotta dell'agente, mentre in tale disposizione si individua solo ed esclusivamente in riferimento al delitto voluto e commesso, indipendentemente dall'aver cagionato l'evento per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato o per altre cause.

Spiegazione dell'art. 586 Codice Penale

L'articolo in esame rappresenta una norma di chiusura, atta a rafforzare la tutela dell'incolumità fisica delle persone, che trova applicazione quando la morte o le lesioni siano conseguenza non voluta di un qualsivoglia delitto doloso, anche solo tentato.

Trattasi non di un'automa figura di reato ,a di una speciale disciplina dell'aberratio delicti, anche se non subordinata ad una indagine circa l'errore sui mezzi di esecuzione del reato. Inoltre, ulteriore differenza è data dalla natura dell'offesa (non voluta) e dalla previsione di una circostanza aggravante.

Il delitto presupposto deve necessariamente essere diverso da un'aggressione contro l'incolumità fisica della persona offesa, rientrando altrimenti nella fattispecie di cui all'articolo 584.

Al fine di sottrarre il soggetto da una forma di imputabilità per responsabilità oggettiva, la giurisprudenza ha chiarito che la punibilità derivi invece da una forma di responsabilità per colpa in concreto, in cui l'evento morte o lesioni deve essere quantomeno preveduto dal soggetto agente, e l'analisi del giudice deve accertare la concreta possibilità, da parte dell'agente, di prevedere l'evento morte. A fini esemplificativi, lo spacciatore di droga (delitto presupposto) deve essere stato a conoscenza di eventuali patologie dell'assuntore, o del fatto che avesse già assunto altri farmaci o droghe che potessero causarne la morte se assunte insieme allo stupefacente ceduto.

La norma cautelare violata deve quindi essere diversa da quella che incrimina la cessione di droga.

Viene quindi ritenuto necessario sia un nesso di causalità tra la cessione e l'evento morte o lesioni, non interrotto da fattori concausali sopravvenuti, sia che l'evento non voluto sia rimproverabile a titolo di colpa in concreto.

Massime relative all'art. 586 Codice Penale

Cass. pen. n. 8097/2021

In tema di maltrattamenti in famiglia, l'imputazione soggettiva dell'evento aggravatore, non voluto, della morte della vittima per suicidio postula un coefficiente di prevedibilità in concreto di tale evento come conseguenza della condotta criminosa di base, in modo che possa escludersi - in ossequio al principio di colpevolezza e di personalità della responsabilità penale - che la condotta suicidiaria sia stata oggetto di una libera capacità di autodeterminarsi della vittima, imprevedibile e non conoscibile da parte del soggetto agente.

Cass. pen. n. 2572/2021

In tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, il decesso della persona offesa è ascrivibile all'autore del delitto di tentata rapina ove consegua a patologie pregresse a condizione che, oltre al nesso di causalità materiale, sussista la colpa in concreto per violazione di una regola precauzionale, da valutarsi alla stregua dell'agente modello razionale, tenuto conto delle circostanze conosciute o conoscibili, nel caso concreto, dall'agente reale. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione di condanna per il delitto di cui all'art. 586 cod. pen. fondata sul turbamento psichico indotto nella vittima dal tentativo di rapina perpetrato in suo danno, evidenziando che, per le pregresse patologie cardiache - sconosciute all'agente - da cui quest'ultima era affetta, non era di per sé significativa, ai fini dell'accertamento della colpevolezza, la sua età anagrafica di sessantacinque anni).

Cass. pen. n. 15463/2021

È configurabile il reato di commercio o somministrazione di medicinali guasti o imperfetti anche con riferimento al sangue umano destinato ad uso trasfusionale, attesa la sua riconducibilità al concetto di "medicinali" di cui all'art. 443 cod. pen., che comprende ogni sostanza o preparato che scientificamente assume una funzione diagnostica, profilattica, terapeutica, anestetica o che viene impiegata per predisporre l'organismo ad un esame avente scopo sanitario.

Cass. pen. n. 25538/2019

La disposizione di cui all'art. 586 cod. pen. non prevede l'automatica applicazione degli artt. 589 e 590 cod. pen. per ogni categoria di omicidio e di lesioni colpose, ma solo che le relative pene siano aumentate qualora l'evento effettivamente cagionato sia sussumibile in tali fattispecie, sicché l'aumento di pena previsto da tale disposizione non si applica ove i fatti siano sussumibili nelle fattispecie speciali di cui agli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.

Cass. pen. n. 49573/2018

In tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, la morte dell'assuntore di sostanza stupefacente è imputabile alla responsabilità del cedente sempre che, oltre al nesso di causalità materiale, sussista la colpa in concreto per violazione di una regola precauzionale (diversa dalla norma che incrimina la condotta di cessione) e con prevedibilità ed evitabilità dell'evento, da valutarsi alla stregua dell'agente modello razionale, tenuto conto delle circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall'agente reale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto congruamente motivata la prevedibilità dell'evento essendo emerso che l'imputato era consapevole del fatto che la sostanza stupefacente ceduta presentava un'elevata concentrazione di principio attivo, tale da essere potenzialmente pericolosa per gli assuntori).

Cass. pen. n. 30889/2018

Il reato di somministrazione di pratiche dopanti è punito a titolo di dolo specifico in quanto oltre alla consapevolezza di procurare ad altri o somministrare, assumere o favorire l'uso di farmaci ricompresi nelle classi previste dalla legge, che non siano giustificati da condizioni patologiche, l'agente deve avere l'intenzione di alterare la prestazione agonistica dell'atleta ovvero di modificare l'esito dei controlli su tali pratiche.

Cass. pen. n. 12929/2016

La disciplina di cui all'art. 586 cod. pen. è incompatibile con il riconoscimento della responsabilità a titolo di concorso anomalo ai sensi dell'art. 116 cod. pen., in quanto la morte della vittima, nel primo caso, non è voluta da alcuno dei compartecipi all'azione delittuosa principale, nel secondo è invece voluta, con dolo diretto o indiretto, da taluno dei concorrenti ed è causalmente legata al delitto base programmato da tutti i correi. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso l'ipotesi di cui all'art. 586 cod. pen. e ritenuto sussistenti i presupposti del concorso anomalo nei confronti di taluni degli imputati, che avevano partecipato ad una azione intimidatoria e violenta in danno della persona offesa, nel corso della quale altro imputato aveva fatto fuoco e ucciso la vittima, utilizzando un'arma che deteneva all'insaputa dei correi).

Cass. pen. n. 31841/2014

Per la configurabilità del reato di cui all'art. 586 c.p. è necessario che l'evento lesivo costituito dalla morte e dalle lesioni, non sia voluto neppure in via indiretta o con dolo eventuale dall'agente, poiché questi, se pone in essere la propria condotta pur rappresentandosi la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze di essa e ciononostante accettandone il rischio, risponde, in concorso di reati, del delitto inizialmente preso di mira e del delitto realizzato come conseguenza voluta del primo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure il giudizio di colpevolezza anche per il reato di lesioni personali con riferimento ad un insegnante che, commettendo reiteratamente nel tempo plurimi episodi di violenza sessuale in danno di una giovane vittima, la quale versava in condizioni di difficoltà psichica, provocava alla stessa, come conseguenza prevedibile dell'azione illecita, una malattia consistente nel disturbo post-traumatico da stress).

Cass. pen. n. 2652/2012

La disciplina di cui all'art. 586 c.p. è incompatibile con il riconoscimento della responsabilità a titolo di concorso anomalo ai sensi dell'art. 116 c.p. (La Corte ha osservato che la prevedibilità dell'evento non voluto, caratterizzante il concorso cosiddetto anomalo, esclude la fattispecie descritta dall'art. 586 c.p. nella quale l'evento non voluto non deve essere conseguenza di una colposa mancanza di previsione da parte dell'agente).

Cass. pen. n. 22676/2009

In tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, la morte dell'assuntore di sostanza stupefacente è imputabile alla responsabilità del cedente sempre che, oltre al nesso di causalità materiale, sussista la colpa in concreto per violazione di una regola precauzionale (diversa dalla norma che incrimina la condotta di cessione) e con prevedibilità ed evitabilità dell'evento, da valutarsi alla stregua dell'agente modello razionale, tenuto conto delle circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall'agente reale.

Cass. pen. n. 19056/2007

In tema di responsabilità penale per morte come conseguenza non voluta del delitto di cessione di sostanze stupefacenti, è necessario che il comportamento che venga posto in relazione di causa-effetto con la morte della vittima integri la fattispecie delittuosa, ossia che la sostanza che sia stata ceduta per essere assunta dalla vittima risulti inserita nelle tabelle delle sostanze stupefacenti allegate al D.P.R. n. 309 del 1990. (Nel caso di specie, la S.C. ha escluso la sussistenza del delitto di cui all'art. 586 c.p. in conseguenza della cessione di semi di « rosa hawaiana» in quanto né tali semi, nè la relativa pianta, risultavano inclusi in tabella, mentre non poteva assumere alcuna rilevanza l'avere accertato la presenza nei semi di un principio attivo inserito nella prima tabella)

Cass. pen. n. 1795/2007

Al fine della sussistenza del delitto di cui all'art. 586 c.p. (morte o lesioni come conseguenza di altro delitto), è necessario, oltre al legame eziologico, che l'evento di morte o lesioni sia conseguenza prevedibile del delitto base, nella specie sequestro di persona (art. 605 c.p.). (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto conseguenza prevedibile del delitto di sequestro di persona — integrato dalla condotta del capotreno, che rinchiuda a chiave in uno scompartimento un viaggiatore, pur munito di documento di identità e di danaro per pagare eventuali multe, perché privo di biglietto con l'intenzione di consegnarlo alla polizia ferroviaria — le gravi lesioni subite dal sequestrato nell'intento di calarsi dal finestrino per liberarsi).

Il concorso della condotta colposa della vittima alla causazione dell'evento morte o lesioni dalla stessa subito, non esclude la prevedibilità da parte dell'autore del delitto base di detto evento e, quindi, la sua responsabilità per il reato diverso ex art. 586 c.p.; tuttavia, ove il concorso di colpa della vittima venga accertato, esso incide non solo in ordine agli effetti civili ma anche su quelli penali in termini di riduzione della pena.

Cass. pen. n. 19179/2006

In tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, pur definendosi il rapporto tra il delitto voluto e l'evento non voluto in termini di causalità materiale, la condotta delittuosa deve avere insito, in sé, il rischio non imprevedibile né eccezionale di porsi come concausa di morte o lesioni. Ne consegue che, nell'ipotesi di incendio doloso di un'abitazione, appiccato per provocare danni, la deflagrazione - che ha determinato la morte del proprietario-, inserendosi in un contesto di non imprevedibile eccezionalità, non può ritenersi causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l'evento, escludente il nesso di causalità tra la condotta e l'evento non voluto.

Cass. pen. n. 14302/2006

In tema di responsabilità penale per morte o lesioni costituenti conseguenza non voluta di altro delitto doloso (art. 586 c.p.), si deve ritenere sussistente la responsabilità non sulla base del mero rapporto di causalità materiale (purché non interrotto ai sensi dell'art. 41, comma secondo, c.p., da eccezionali fattori eziologici sopravvenuti) fra la precedente condotta e l'evento diverso ed ulteriore, ma solo allorquando si accerti la sussistenza di un coefficiente di «prevedibilità» della morte o delle lesioni, sì da potersene dedurre una forma di «responsabilità per colpa». (Nella specie, era stato chiamato a rispondere ex art. 586 c.p. della morte per overdose dell'assuntore della sostanza stupefacente colui che gliela aveva ceduta; la Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso avverso la sentenza di condanna, ha evidenziato come in sede di merito, in linea con il principio suesposto, ci si fosse soffermati sulla prevedibilità in concreto, in capo al cedente, del rischio connesso all'assunzione dello stupefacente, in ragione delle «visibili menomate condizioni della parte offesa»alla ricerca «spasmodica» della sostanza stupefacente, assunta immediatamente dopo l'acquisto, e considerato, del resto, il fatto notorio del grave rischio per la salute derivante dall'assunzione di «droga pesante»).

Cass. pen. n. 21039/2005

Non è configurabile il delitto di cui all'art. 586 c.p., nel caso in cui la morte della vittima sia stata la conseguenza di un delitto di rapina con violento pestaggio di quest'ultima. Infatti, mentre nella preterintenzionalità è necessario che la lesione giuridica si riferisca allo stesso genere di interessi protetti (vita o incolumità), nell'ipotesi di cui all'art. 586 c.p. la morte deve essere conseguenza di un delitto doloso diverso dalle percosse o lesioni.

Cass. pen. n. 31760/2003

Nell'ipotesi di successive cessione di sostanza stupefacente, il nesso di causalità materiale tra la prima cessione e la morte dell'ultimo cessionario, sopraggiunta quale conseguenza non voluta dell'assunzione della droga, non è interrotto per effetto delle successive cessioni, né delle modalità in cui è avvenuta l'assunzione, trattandosi di fattori concausali sopravvenuti, non anormali o eccezionali, ma del tutto ragionevolmente prevedibili; pertanto, risponde del reato di cui agli artt. 586 e 589 c.p. non solo colui che ha ceduto direttamente alla vittima la sostanza, ma anche l'originario fornitore (nel caso di specie, la Corte ha escluso che l'assunzione di alcool, contestuale all'ingestione di cinque pasticche di ecstasy da parte della vittima, possa considerarsi una concausa sopravvenuta, non prevedibile e tale da interrompere il nesso causale tra la prima cessione e l'evento morte).

Cass. pen. n. 2595/2003

In tema di responsabilità penale per morte o lesioni costituenti conseguenza non voluta di un delitto doloso (art. 586 c.p.), si deve ritenere configurabile il reato solo a condizione che sussista un coefficiente di riferibilità psicologica, a titolo di colpa, dell'evento non investito dal dolo del reato di base. (Fattispecie in cui era stato configurato il reato di cui all'art. 586 c.p. a carico dell'imputato per aver cagionato la morte di un subacqueo che si trovava nei pressi dell'imbarcazione dalla quale venivano lanciate bombe per praticare la pesca di frodo).

In tema di responsabilità per morte o lesioni costituenti conseguenza non voluta di un delitto doloso, deve ritenersi esclusa la configurabilità della continuazione fra quest'ultimo e quello del quale l'agente deve rispondere ai sensi dell'art. 586 c.p., mentre è possibile riconoscere la sussistenza del concorso formale di reati, essendosi in presenza di un'unica condotta dalla quale sono scaturiti due eventi diversi.

La responsabilità penale per morte o lesioni costituenti conseguenza non voluta di un delitto doloso (art. 586 c.p.), deve ritenersi configurabile, attesa la indefettibilità, nell'attuale sistema normativo, del principio di colpevolezza tendenzialmente esclusivo di ogni forma di responsabilità oggettiva, solo a condizione che sussista un coefficiente di riferibilità psicologica, a titolo di colpa, dell'evento non voluto all'autore del delitto voluto.

Cass. pen. n. 323/1999

Poiché il delitto di cui all'art. 586 c.p. (morte o lesioni come conseguenza di altro delitto), pur essendo punito a titolo di colpa, esige che il reato base sia doloso, può con questo essere unificato sotto il vincolo della continuazione.

Cass. pen. n. 11055/1998

In tema di morte o lesione come conseguenza non voluta di altro delitto a norma dell'art. 586 c.p., poiché l'accollo dell'evento ulteriore e più grave rispetto a quello voluto appare incompatibile con il principio di colpevolezza, secondo l'interpretazione dei principi costituzionali sulla personalità della responsabilità penale e sulla necessaria imputazione soggettiva degli elementi più significativi della fattispecie criminosa, l'affermazione di responsabilità dell'agente per l'evento non voluto deve necessariamente ancorarsi a un coefficiente di prevedibilità, concreta e non astratta, del rischio connesso alla carica di pericolosità per i beni della vita e dell'incolumità personale, intrinseca alla consumazione del reato doloso di base. (Fattispecie relativa all'omicidio della moglie e del figlio da parte di una persona vittima di usura, suicidatasi subito dopo l'omicidio; in relazione all'episodio, la S.C. ha ritenuto la responsabilità ex art. 586 c.p. degli usurai, sul rilievo dell'assoluta prevedibilità che il delitto principale da essi consumato ponesse la vittima, già versante in una situazione di grande fragilità psichica, in quella logica, anche se drammatica, alternativa tra un'esistenza disperata e la morte che esclude la qualificabilità del gesto omicidiario-suicidiario come frutto di collegamento puramente occasionale rispetto al delitto principale).

Cass. pen. n. 1318/1998

In tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, di cui all'art. 586 c.p., la responsabilità per la morte dell'assuntore della droga deve essere affermata non solo in relazione a fatti consistenti nella illecita cessione dello stupefacente (secondo taluna delle condotte di reato individuate nell'art. 73, primo comma, del D.P.R. n. 309 del 1990), ma anche in rapporto a fatti di semplice agevolazione dell'uso di stupefacenti da parte dell'assuntore, in ipotesi in cui si accerti che l'evento di danno è la conseguenza di un comportamento improntato a colpa generica o specifica. Pertanto, anche nel caso di acquisto di droga nell'interesse di altri soggetti con successiva distribuzione ai componenti del gruppo acquirente, deve considerarsi concretato il fatto di agevolare l'uso di sostanze stupefacenti per il codetentore che ottiene la droga dal comune mandatario, per cui se dalla successiva assunzione dello stupefacente derivi la morte del soggetto, dell'evento risponde a titolo di colpa colui che l'assunzione ha agevolato.

Cass. pen. n. 2955/1997

La responsabilità ai sensi dell'art. 586 c.p. — norma che disciplina l'ipotesi di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto — non si può considerare oggettiva, riguardando casi in cui la condotta delittuosa di base ha in sè insito il rischio, non imprevedibile né eccezionale, di porsi come concausa di morte o lesioni; per cui, se uno di questi eventi (ricollegabile psicologicamente, per la non imprevedibilità del pericolo, all'agente) si verifica, si giustifica l'ulteriore conseguenza sanzionatoria dalla suddetta norma prevista. Deve pertanto escludersi che la norma in questione sia in contrasto con l'art. 27 della Costituzione che sancisce il principio di personalità della responsabilità penale.

Cass. pen. n. 7366/1996

Qualora un soggetto venga condannato per spaccio di droga e per il reato di cui all'art. 586 c.p., in quanto la persona alla quale aveva fornito lo stupefacente, caduta in stato soporoso a seguito dell'assunzione della sostanza, era deceduta in ospedale ove era stata trasportata con notevole ritardo dallo stesso cedente, legittimamente è esclusa la ravvisabilità della continuazione tra le ipotesi criminose addebitate. Ed infatti, poiché l'evento non voluto della morte del tossicodipendente è stato causato da una serie di atti, concretamente valutati come colposi, compiuti dall'imputato, non può configurarsi il medesimo disegno criminoso (e quindi la continuazione), presupponendo questo un fattore intellettuale e volitivo unitario non compatibile con la natura dei reati colposi.

Cass. pen. n. 6361/1996

In tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, il rapporto fra delitto voluto ed evento non voluto è stabilito dall'art. 586 c.p. in termini di pura e semplice causalità materiale, rientrando tale fattispecie tra i casi previsti dalla legge nei quali, ai sensi dell'art. 42, comma 3, c.p., «l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente come conseguenza della sua azione o omissione»; si rendono pertanto applicabili in materia le norme sul rapporto di causalità e sul concorso di cause previste dagli artt. 40 e 41 c.p., e spetta al giudice di merito, il cui apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato, accertare l'eventuale esistenza di cause sopravvenute e la loro idoneità ad escludere il rapporto di causalità qualora siano state da sole sufficienti a determinare l'evento. (In applicazione di detto principio la Corte ha rigettato il ricorso del pubblico ministero teso ad affermare l'applicabilità dell'art. 586 c.p. in una fattispecie in cui la vittima del reato di usura si era suicidata; rilevato che la volontà di togliersi la vita può effettivamente essere direttamente determinata da un delitto doloso — al di là, ovviamente, delle ipotesi di istigazione al suicidio — il giudice di legittimità ha tuttavia ritenuto che la corte d'appello avesse correttamente motivato la conclusione secondo la quale, nel caso di specie, il suicidio era posto come causa di per sè sola sufficiente a cagionare l'evento non voluto).

Cass. pen. n. 1602/1996

È vero che il delitto di cui all'art. 586 c.p. (morte o lesione come conseguenza di altro delitto) è imputabile a titolo di colpa (per il richiamo all'art. 83 stesso codice), ma la colpa stessa consiste specificamente nella violazione di legge commessa col delitto doloso presupposto. Ne consegue che nel prendere in considerazione l'elemento psicologico del reato ai sensi dell'art. 133 c.p., il giudice può legittimamente valutare il grado di colpa del delitto «conseguente» attraverso l'accertamento dell'intensità del dolo relativo al delitto «presupposto». (Fattispecie relativa a rigetto di ricorso con il quale si deduceva anche illogicità della motivazione laddove escludeva la prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante nella considerazione che l'imputato, anestesista rianimatore, con i suoi ripetuti ed ingiustificati rifiuti di accompagnare ed assistere un paziente a rischio, aveva dimostrato una notevole intensità del dolo di omissione, che si era ripercossa a titolo di colpa sull'evento morte non voluto).

Tra l'art. 586 c.p. (morte o lesioni come conseguenza di altro delitto) e l'art. 589 stesso codice (omicidio colposo) esiste un concorso apparente di norme, che va risolto ex art. 15 c.p. con l'applicazione esclusiva della norma speciale. La quale è proprio quella dell'art. 586 c.p., che prevede alcuni elementi comuni con la norma dell'art. 589 citato (condotta umana che cagiona l'evento della morte di una persona) e alcuni elementi aggiuntivi esclusivi (colpa consistente nella commissione di un delitto doloso, pena aggravata). Ne deriva che quando la morte è conseguenza di altro delitto non può applicarsi la norma dell'art. 589 c.p., ma deve applicarsi soltanto quella dell'art. 586 stesso codice.

Cass. pen. n. 1129/1995

Il giudizio per il reato di omicidio di cui all'art. 586 c.p. (morte quale conseguenza non voluta dal responsabile di altro delitto doloso) è di competenza del tribunale, e non già del pretore in quanto quest'ultimo può conoscere soltanto dell'omicidio colposo previsto dall'art. 589 c.p. (Nella specie, relativa a morte di un operaio che, nell'eseguire con la fiamma ossidrica lavori in un magazzino in cui il proprietario deteneva abusivamente bossoli di granata di artiglieria, era rimasto vittima della deflagrazione dell'ordigno bellico, è stata emessa dal pretore sentenza di applicazione della pena per il reato di un omicidio colposo. Questa, a seguito di impugnazione del P.G., è stata annullata sul rilievo che il fatto contestato era inquadrabile nell'art. 586 c.p., dovendo il decesso essere attribuito quale conseguenza non voluta del reato di cui all'art. 2 L. n. 895 del 1967 costituito dal possesso delle munizioni poi esplose, e che il delitto di cui all'art. 586 esulava dalla competenza per materia del pretore).

Nell'ipotesi, prevista dall'art. 586 c.p., di evento diverso che sia conseguenza non voluta di altro reato doloso, per errore dei mezzi di esecuzione o per qualsiasi altra causa, l'elemento soggettivo rispetto a tale evento è ravvisabile nella commissione stessa del reato doloso che si pone come ipotesi di colpa specifica. Ai fini dell'accertamento dell'elemento soggettivo nel reato di cui all'art. 586 c.p. è, quindi, superflua un'indagine specifica sulla sussistenza in concreto di una colpa generica, essendo sufficiente quella circa la condotta esecutiva del reato doloso e circa l'assenza, nel determinismo eziologico dell'evento non voluto, di fattori eccezionali non imputabili all'agente e da costui non dominabili.

Cass. pen. n. 6339/1994

In tema di attività illecite concernenti gli stupefacenti, l'evento morte dell'acquirente in conseguenza dell'assunzione della droga ceduta non costituisce, di per sé, elemento ostativo all'applicazione della circostanza attenuante della lieve entità del fatto di cui all'art. 73, quinto comma, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Infatti una corretta nozione del concetto di «globalità» dell'accertamento, ai fini della concessione della detta attenuante non può paradigmaticamente ricomprendere il verificarsi di tale evento, conseguito ad assunzione di sostanza stupefacente, ed addebitabile all'agente a titolo di colpa consistita nella violazione della legge sugli stupefacenti e nella conseguente prevedibilità dell'evento letale. Oltre tutto, la nozione di «mezzi, modalità e circostanze dell'azione» è da riconnettere — secondo la costante giurisprudenza di questa corte ed i «decisa» della Corte costituzionale derivanti dalle sentenze n. 333 del 1991 e n. 133 del 1992 — all'ambito proprio delle attività illecite concernenti gli stupefacenti (spaccio episodico o sistematico, esistenza o non di un'organizzazione sia pure rudimentale, e così via), restando al di fuori delle condizioni previste dall'art. 73, quinto comma, D.P.R. n. 309 del 1990, un evento non voluto dall'agente ed esterno al regime della repressione penale in materia ed, oltre tutto, autonomamente addebitato applicando le disposizioni di cui agli artt. 586 e 589 c.p.

Cass. pen. n. 4436/1994

Poiché ai fini dell'integrazione dell'ipotesi criminosa prevista dall'art. 586 c.p., è sufficiente che la morte e le lesioni derivino dalla condotta complessivamente realizzata dall'agente per la realizzazione del reato-base, non è necessario — nel caso di concorso di più persone nella realizzazione del fatto doloso-base — stabilire, in concreto, se l'evento ulteriore sia conseguenza della specifica condotta realizzata da ciascuno dei compartecipi al fatto doloso. Difatti, ciò resta escluso dalla considerazione che, in tema di concorso di persone nel reato, poiché la nostra legislazione ha recepito la cosiddetta teoria monistica, l'azione si considera unica, anche se ad essa hanno concorso le condotte di più persone, e ciascun concorrente risponde, come di azione propria, non solo degli atti da lui personalmente compiuti, ma anche di quelli compiuti dai correi, nell'ambito dell'impresa concordata.

Cass. pen. n. 4311/1994

In caso di successive cessioni di sostanza stupefacente, il nesso di causalità tra la prima cessione e la morte dell'ultimo cessionario, sopravvenuta quale conseguenza non voluta dall'assunzione di tale sostanza, non può considerarsi interrotto per effetto della cessione o delle successive cessioni dovendosi considerare queste come fattori concorsuali sopravvenienti, non solo non anormali ed eccezionali, ma anzi del tutto prevedibili; poiché l'evento non voluto di cui all'art. 586 c.p. è posto a carico dell'agente per il solo fatto di essere legato in nesso di causalità materiale con quella condotta che costituisce, già di per sé, un delitto colposo, ne consegue che quando sopravviene la morte per overdose di eroina, deve rispondere non solo colui che ha ceduto direttamente alla vittima la predetta sostanza, ma anche l'originario fornitore.

Cass. pen. n. 7566/1993

Nel reato di cui all'art. 586 c.p. è solo il nesso di causalità materiale, legato alla precedente condotta delittuosa dell'agente, che giustifica il giudizio di responsabilità per l'evento non voluto. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Cassazione ha peraltro ritenuto non condivisibile l'opinione secondo la quale il reato in questione configurerebbe un'ipotesi di responsabilità obiettiva, osservando che risulta già punita l'attività volontaria di base, di guisa che se essa è rischiosa non v'è motivo per sollevare il colpevole per una parte del rischio corso, collegata con nesso di causalità materiale).

Cass. pen. n. 1870/1993

La morte, conseguita ad assunzione di sostanza stupefacente, del consumatore di essa, comporta la responsabilità del suo fornitore anche non immediato, a norma dell'art. 586 c.p.; più in particolare, la morte dell'assuntore è addebitata all'agente a titolo di colpa, consistita nella violazione della legge sullo spaccio degli stupefacenti e nella conseguente prevedibilità dell'evento letale. E ciò perché, quando un soggetto abbia ceduto, anche in dose singola, una sostanza stupefacente ad un terzo, che ne abbia fatto poi oggetto di trasferimento ad altri, il nesso di causalità tra la prima condotta e la morte dell'ultimo cessionario, non può considerarsi interrotto in conseguenza della o delle successive cessioni, dovendosi queste ritenere fattori concausali sopravvenuti, non solo non anormali ed eccezionali, ma, anzi, del tutto prevedibili.

Cass. pen. n. 11965/1991

Lo spacciatore di droga risponde del reato di cui all'art. 586 c.p. nel caso di morte dell'acquirente derivata dall'assunzione della sostanza stupefacente. Il rapporto tra il fatto del delitto doloso (spaccio di stupefacenti e vendita della dose) e l'evento non voluto (morte del tossicodipendente) è stabilito dalla mera causalità materiale, sicché l'imputato, come autore del delitto doloso, deve rispondere a titolo di colpa dell'evento (morte) non voluto, indipendentemente o anche in assenza di qualsiasi errore o altro fatto colposo o accidentale. Per il vigente sistema penale, l'azione od omissione dell'agente è giuridicamente considerata causa dell'evento nel quale il reato si concreta, anche se altre circostanze, a lui estranee, di qualsiasi genere (preesistenti, concomitanti o successive), concorrono alla sua produzione, perché il comportamento dell'agente costituisce sempre una delle condizioni dell'evento. Non spiegano, pertanto, alcuna influenza sulla giuridica esistenza del nesso di causalità né l'essere quelle concause dipendenti od indipendenti dal comportamento del colpevole e nemmeno l'avere le stesse una maggiore prossimità all'evento oppure una preminente efficienza causale. (Nella fattispecie è stato ritenuto inidoneo ad escludere il nesso di causalità il fatto che la dose venduta ed assunta fosse stata in quantità non eccessiva, cosicché la morte non fu dovuta ad «overdose», ma ad una previa assunzione di alcool, ignota all'imputato, che aveva accentuato l'effetto del narcotico).

Cass. pen. n. 16609/1990

Allorché un soggetto abbia ceduto, anche in dose singola, una sostanza stupefacente ad un terzo che ne abbia fatto poi oggetto di trasferimento ad altri, il nesso di causalità tra la prima condotta e la morte dell'ultimo cessionario, sopravvenuta quale conseguenza non voluta dell'assunzione di quella sostanza, non può considerarsi interrotto in conseguenza della o delle successive cessioni, dovendosi considerare queste come fattori concausali sopravvenuti, non solo non anormali ed eccezionali, ma anzi del tutto prevedibili. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Cassazione ha anche precisato che il non voluto evento, mortale o lesivo, di cui all'art. 586 c.p., è posto a carico dell'agente per il solo fatto di essere legato in nesso di causalità materiale con quella condotta che costituisce già di per sé un delitto doloso).

Cass. pen. n. 7778/1990

In tema di morte o lesione come conseguenza di altro delitto, il rapporto tra delitto voluto ed evento non voluto è stabilito dall'art. 586 c.p. in termini di pura e semplice causalità materiale. Infatti se l'autore, pur di realizzare l'evento voluto, abbia previsto anche l'evento mortale o lesivo e tuttavia abbia ugualmente posto in essere la sua condotta, egli risponde anche dell'evento mortale o lesivo perché sorretto da causalità non solo materiale, ma anche psichica. Soltanto nel caso in cui difetti anche il dolo indiretto e risulti spezzato il nesso di causalità materiale da qualche fattore eccezionale, imprevisto ed imprevedibile posto al di fuori del controllo del reo, questi non risponderà dell'evento non voluto; se, invece, manca il dolo indiretto, ma non si sia risolto il nesso di causalità materiale, il reo risponderà dell'evento a titolo colposo.

Cass. pen. n. 6403/1990

L'omicidio preterintenzionale si differenzia da quello previsto dall'art. 586 c.p. (morte come conseguenza di altro delitto) perché nel primo delitto l'attività del colpevole è diretta a realizzare un fatto che, ove non si verificasse la morte, costituirebbe reato di percosse o di lesione personale, mentre nel secondo delitto la detta attività deve concretare un delitto doloso diverso dalle percosse o dalle lesioni personali. Nella preterintenzionalità è necessario che la lesione giuridica si riferisca allo stesso genere di interessi giuridici (es. incolumità e vita), mentre nell'ipotesi di cui all'art. 586 la morte o la lesione deve essere conseguenza di delitto doloso diverso dalle percosse o dalle lesioni. Va ancora osservato che, per aversi omicidio preterintenzionale, non è peraltro necessario che la volontà di percuotere o di ledere abbia avuto il suo esito materiale, essendo sufficiente che l'autore dell'aggressione abbia commesso atti diretti a percuotere o a ledere, incluso quindi anche il tentativo. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, si è ritenuta la sussistenza del reato di omicidio preterintenzionale e non del delitto di cui all'art. 586 c.p. poiché, sia volendo considerare comunque unitaria l'azione, sia volendo dar credito alla tesi difensiva del frazionamento di essa, le conclusioni non potevano mutare: nel primo caso vi era stata addirittura lesione alla gamba con il primo colpo e nel secondo caso l'interposta minaccia (secondo colpo mediante sparo in aria) sarebbe poi stata comunque seguita dall'atto diretto a percuotere e a ledere mediante l'uso della pistola come corpo contundente).

Cass. pen. n. 3474/1990

Ai fini della configurabilità dell'ipotesi prevista dall'art. 586 c.p., ciò che deve essere voluto è soltanto il reato base, in relazione al quale va considerato l'elemento soggettivo, mentre la morte o la lesione che dal reato base derivino sono considerate dalla norma come conseguenze non volute, di cui non si risponde né a titolo di dolo né di colpa, elementi psicologici, in ordine ai quali non occorre espletare alcuna indagine. (Fattispecie di morte in stretto rapporto causale da somministrazione di stupefacente).

Cass. pen. n. 13196/1989

Il reato di cui all'art. 586 c.p. (morte o lesione come conseguenza di altro delitto) non è configurabile quando la morte e le lesioni siano eventi specificamente avuti di mira, in aggiunta al reato doloso voluto all'origine oppure quando l'evento mortale e lesivo si sia rappresentato alla mente dell'autore e questi abbia egualmente voluto proseguire nella propria condotta criminosa. In tal caso l'evento si pone quale conseguenza di una condotta dell'autore animata da dolo (diretto o indiretto), sicché questi risponde anche dell'ulteriore delitto di omicidio volontario o di lesioni volontarie in concorso con il delitto inizialmente voluto.

Cass. pen. n. 1955/1989

Il reato di omicidio quale conseguenza di altro delitto, di cui all'art. 586 c.p., non concorre con il reato di omissione di soccorso di cui all'art. 593 c.p., in quanto l'evento letale già posto a carico dell'agente quale autore di un reato di danno (art. 586 c.p.) non può essere addebitato allo stesso anche quale conseguenza di un reato di pericolo (art. 593 c.p.).

Cass. pen. n. 1290/1989

Il principio per cui motivi di incompatibilità logica impediscono di applicare la continuazione tra reati colposi e reati dolosi non fa venir meno la possibilità di ritenere la continuazione fra il reato di detenzione e cessione di modica quantità di sostanze stupefacenti e quello di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto perché quest'ultimo reato, pur essendo punito a titolo di colpa, esige che il reato base sia doloso.

Cass. pen. n. 13076/1987

La responsabilità prevista dall'art. 586 c.p. per l'evento non voluto costituisce responsabilità a titolo di colpa, conformemente alla lettera e al sistema del codice. Ne deriva che, qualora l'evento non voluto si concreti nella lesione in danno di una persona, si ha responsabilità per colpa, secondo le disposizioni dell'art. 590 c.p., compresa quella che subordina la punibilità per il reato alla querela della persona offesa. (Fattispecie relativa a ritenuta inapplicabilità del principio della pregiudizialità dell'amnistia, di cui all'art. 592 c.p.p., per l'esistenza di una causa — mancanza di querela — di impromovibilità dell'azione penale).

Cass. pen. n. 6335/1987

Nell'ipotesi di morte conseguente ad altro delitto (nella specie cessione di sostanza stupefacente) si applicano le disposizioni sul concorso formale dei reati da qualificare come concorso formale improprio — e non quelle sul concorso materiale.

Cass. pen. n. 1673/1986

La norma dell'art. 586 c.p. concerne una fattispecie diversa da quella dell'art. 83 c.p. alla quale non può essere ricondotta come ipotesi particolare perchè, mentre l'art. 83 c.p. ha per oggetto il caso in cui il comportamento diretto alla produzione di un evento ne cagioni un altro soggettivamente od oggettivamente diverso, l'art. 586 c.p. riguarda l'ipotesi in cui da un delitto doloso derivi come conseguenza ulteriore l'offesa alla vita e all'incolumità altrui, prescindendo dal nesso causale tra comportamento ed evento e riconducendo tale nesso unicamente alla necessità di un rapporto di conseguenzialità tra un delitto doloso e l'evento morte o lesioni. Le fattispecie regolate dalle predette norme si differenziano perciò non sotto il profilo psicologico (ricondotto in entrambe le ipotesi alla volizione dell'evento, e perciò del reato che si intendeva porre in essere), ma per la disciplina del nesso di causalità, ricondotto per l'art. 83 c.p., alla condotta dell'agente e per l'art. 586 c.p. solo ed esclusivamente al delitto voluto e commesso, indipendentemente dall'avere l'agente cagionato l'evento per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato o per altre cause.

Cass. pen. n. 4681/1985

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 586 c.p., è necessario che l'evento mortale o lesivo non si possa ritenere voluto neppure in via indiretta o con dolo eventuale, che si ha quando l'agente, pur di realizzare l'evento stesso, accetta il rischio dei risultati, non soltanto probabili, ma anche meramente possibili, del suo comportamento.

Cass. pen. n. 9457/1984

L'attenuante della provocazione è incompatibile con il reato di cui all'art. 586 c.p. perché detto delitto prescinde da una determinata direzione della volontà, come tale influenzabile dall'ira.

Cass. pen. n. 10697/1982

Ai fini dell'accertamento dell'elemento soggettivo nel reato di cui all'art. 586 c.p., è superflua un'indagine specifica sulla sussistenza, in concreto, di una colpa generica, essendo sufficiente l'indagine circa la condotta esecutiva del reato doloso e circa l'assenza, nel determinismo eziologico dell'evento non voluto, di fattori eccezionali, non imputabili all'agente e da costui non dominabili.

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Utente S. chiede
martedì 31/01/2023 - Lazio
“Buonasera, proseguo con le mie domande di approfondimento.

In una precedente consulenza numero Q202232382, si chiariva quanto segue:

“Le nuove disposizioni (legge 9 gennaio 2019, n. 3) si applicano solo ai fatti di reato commessi successivamente alla loro entrata in vigore.

Nell’arco di tempo dal dicembre 2005 al gennaio 2019, anche per i reati legati da continuazione, il momento a partire dal quale si tiene conto per il calcolo della loro prescrizione è quello della loro singola consumazione, salvo che non si tratti di processi già in corso (all’art. 10, la legge del 2005 dispone che le modifiche introdotte non valgono per i procedimenti e i processi in corso).


Avviando nel 2022 un processo penale per un reato continuato consumato interamente nel 2015, il tempo necessario a prescrivere le singole condotte decorrerebbe secondo la normativa più favorevole per il reo, ovverosia quella secondo cui la prescrizione dei reati continuati si calcola come per ogni reato dal giorno in cui si è esaurita la singola condotta illecita, la ex Cirielli.
In un processo iniziato del 2022 per fatti commessi nel 2015 per il computo dei tempi di estinzione del reato continuato, dunque, si farà riferimento, distintamente l'uno dall'altro, agli episodi delittuosi parte del disegno criminoso, rispetto a ciascuno dei quali la causa estintiva si produrrà autonomamente.”


Dunque la mia domanda.

Poniamo per assurdo una situazione simile a quella del quesito precedente, ovvero un reato continuato compiuto interamente nel 2015.
Dopo anni, nel 2023, all’insaputa del reo, a causa del suddetto reato continuato, si verificano le condizioni di Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto art. 586 cp.

In futuro si andrà a processo per tale reato continuato.
In questo caso, l’art. 586 cp sarà incluso nella continuazione del reato originale?

Il tempo necessario per la prescrizione dei singoli reati che costituiscono il reato continuato, da quando decorrerà?
I singoli episodi delittuosi parte del medesimo disegno criminoso, verranno prescritti singolarmente, calcolandoli come per ogni reato dal giorno in cui si è esaurita la singola condotta illecita? ?Oppure verrà applicata la legge del 2019 secondo cui la prescrizione decorrerà per tutti i reati a partire dal termine della continuazione? Questo anche per quei reati in continuazione commessi prima del 2019?

Grazie.”
Consulenza legale i 13/02/2023
Per capire se il reato di cui all’ art. 586 del c.p. sarà incluso nella continuazione occorre soffermarsi sull’istituto del reato continuato. Quest’ultimo si verifica quando con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, si commettono, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o diversa disposizione di legge. Il reato continuato è previsto dal secondo comma dell'art. 81 del c.p., ai sensi del quale è soggetto alla pena stabilita per il reato più grave, aumentata fino al triplo, "chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge."
Per configurarsi il reato continuato è necessario che vi siano:
1) Una pluralità di azioni o omissioni, che possono essere compiute anche in tempi diversi;
2) Più violazioni di legge, che possono riguardare la stessa norma o più norme diverse;
3) Il medesimo disegno criminoso.

Ciò che caratterizza il reato continuato è proprio il disegno criminoso. L’espressione “medesimo disegno criminoso” va intesa nel senso che il reo nel compimento delle varie azioni od omissioni deve aver progettato i singoli reati come azioni di un unico progetto delittuoso, diretto verso un precisato obiettivo. In altre parole, tutti i reati devono essere legati tra loro da una progettazione iniziale e uno scopo finale univoco. Tuttavia il Giudice, per riconoscere la continuazione, dovrà valutare tempo, spazio e le ulteriori circostanze del caso concreto con cui sono stati commessi i reati. Secondo la Corte di Cassazione, l'accertamento della continuazione, può essere fondato sulla base di elementi c.d. “indicatori”, come, ad esempio, la prossimità spazio-temporale dei reati, l'identità del bene giuridico leso, l'identità del modus operandi, la ricorrenza dei medesimi complici (Cassazione penale, sez. I, sentenza 19/02/2018 n° 7953 ).

Dovrà essere effettuata una valutazione globale. Chiaro però che per il Giudice sarà più semplice individuare il disegno criminoso se tutti i reati sono stati commessi in un lasso temporale ristretto o e, al contrario, sarà più difficile unificare i reati qualora questi siano avvenuti a molti anni di distanza tra loro. Tuttavia l’unicità del disegno criminoso potrà sempre evidenziare la continuazione, anche in assenza di omogeneità tra i reati commessi o della vicinanza spazio-temporale (Suprema Corte di Cassazione, I sez. penale, n. 33803 del 20.05.2014). Si configura infatti un'ipotesi di reato continuato anche quando il nuovo fatto da giudicare sia commesso dopo una condanna per altro reato, se ne ricorrono i presupposti.

Per quanto riguarda un reato continuato compiuto interamente nel 2015, il momento a partire dal quale si tiene conto per il calcolo prescrizione è quello della singola consumazione di ogni reato, cioè dal giorno in cui si è esaurita la singola condotta illecita, secondo la Legge ex Cirielli.

La legge 9 gennaio 2019, n. 3 (“riforma Bonafede”) nell’art. 1, lett. d), e), f) ha modificato la disciplina della prescrizione in questo senso: viene reintrodotta nell’art. 158, comma 1 del codice penale la regola, soppressa dalla legge ex Cirielli nel 2005, secondo cui, considerando unitariamente il reato continuato, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui è cessata la continuazione. Queste disposizioni, in base all’art. 1, comma 2 della legge stessa, sono entrate in vigore il 1° gennaio 2020.
Bisognerà verificare se al momento dell’entrata in vigore della nuova legge il fatto-reato risulti già prescritto o meno. Nel primo caso la modifica non inciderà su tale fattispecie, mentre nel caso in cui il reato non sia ancora prescritto vi è l’irretroattività delle nuove norme peggiorative e la retroattività di quelle più favorevoli (artt. 25 comma 2 e 3 Cost.).
Le nuove disposizioni si applicano soltanto ai fatti di reato commessi successivamente alla loro entrata in vigore mentre per i fatti commessi precedentemente potrà invece continuare a trovare applicazione la normativa precedente.
Nell’arco di tempo dal dicembre 2005 al gennaio 2019, anche per i reati legati da continuità, il momento a partire dal quale si tiene conto per il calcolo della prescrizione è quello della loro singola consumazione, salvo che non si tratti di processi già in corso.
Il reato di cui all’art. 586 c.p. è stato commesso dopo l’entrata in vigore della riforma Bonafede, pertanto, ammesso che venga avvinto dal vincolo della continuazione e unificato con gli altri, il termine di prescrizione decorrerà dalla cessazione della continuazione e non dalla commissione.
L’art. 157 del c.p. disciplina il tempo necessario a prescrivere, equiparato al massimo della pena edittale stabilita dalla legge per ogni singolo reato, ma comunque non inferiore a 6 anni per i delitti e 4 anni per le contravvenzioni.