Cassazione penale Sez. II sentenza n. 9549 del 22 ottobre 1985

(2 massime)

(massima n. 1)

L'ipotesi del sequestro di persona a scopo di estorsione, cui segua, cagionata volontariamente dal colpevole, la morte del sequestrato, ha natura di reato complesso e l'evento di omicidio volontario del sequestrato costituisce aggravante oggettiva da valutarsi — seppure non conosciuta — a carico di tutti i consociati ai sensi dell'art. 118 c.p. In tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, il concorrente risponde dell'ipotesi di reato aggravato dalla morte dell'ostaggio anche se non abbia direttamente partecipato alla causazione del decesso, in quanto la morte del sequestrato č conseguenza prevedibile e possibile del sequestro stesso.

(massima n. 2)

Il giudizio di comparazione fra circostanze attenuanti e aggravanti non č possibile in relazione alla speciale aggravante della morte dell'ostaggio prevista per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione. Infatti, la novella del 18 maggio 1978, n. 191, introducendo la disposizione di cui al sesto comma dell'art. 630 c.p., ha inteso proporre, attraverso una norma speciale, una deroga alla regole generale della comparazione, enunciata dal quarto comma dell'art. 69 c.p., con esclusivo e limitato riferimento alla fattispecie dei sequestri di persona a scopo di estorsione (e, parallelamente con il quinto comma dell'art. 289 bis c.p., per quelli commessi a scopo di terrorismo o di eversione), avuto riguardo alle particolari connotazioni dei reati in oggetto ed alle connesse, preminenti esigenze di difesa sociale e di politica criminale.

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