Cassazione penale Sez. II sentenza n. 9814 del 24 settembre 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

Per l'applicazione della attenuante speciale della dissociazione (ex art. 630, quarto comma, c.p.) occorre una scissione del concorrente dalla condotta dei correi con oggettivo, concreto e finalizzato atteggiamento psicologico di contrapposizione rispetto agli altri e con attività positivamente diretta alla liberazione dell'ostaggio. È necessario, cioè, che il comportamento del detto concorrente sia oggettivamente rilevante e soggettivamente volontario, pur se non spontaneo, e non determinato da fattori esterni.

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