(massima n. 1)
Il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione si distingue da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, posto in essere in concorso con il sequestro di persona, non giā in base all'intensitā della violenza o della minaccia che connota la condotta, bensė in ragione del fine perseguito dal suo autore che, nel primo caso, č volto al conseguimento di un profitto ingiusto e, nell'altro, alla realizzazione, con modi arbitrari, di una pretesa giuridicamente azionabile.