Cassazione penale Sez. II sentenza n. 6432 del 27 giugno 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

La condizione comune ed imprescindibile posta dalla legge per riconoscere le attenuanti di cui al quarto e quinto comma dell'art. 630 c.p. è la «dissociazione dagli altri». Ciò sta a significare, anzitutto, che si presuppone che si versi in un'ipotesi di reato associativo o, comunque, plurisoggettivo (non interessa qui il caso dell'unico agente o di più agenti che rinneghino, tutti, l'azione delittuosa), e che uno o più concorrenti — volontariamente anche se non spontaneamente — receda, o recedano, dal pactum sceleris che lo vincola, o li vincola, agli altri. Nel caso del quarto comma, la dissociazione deve estrinsecarsi in concreto nella liberazione dell'ostaggio, non determinata dal conseguimento del prezzo del riscatto, e deve, quindi, esser tale da vincere la resistenza, attiva o tacita, dei correi o da neutralizzarla in qualsiasi modo. Quindi la semplice restituzione alla libertà dell'ostaggio, dopo il pagamento del prezzo della liberazione, non è indice di dissociazione, perché tale non può considerarsi l'adempimento della obbligazione contratta dai sequestratori.

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