Cassazione penale Sez. II sentenza n. 6262 del 26 giugno 1986

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di sequestro di persona a scopo di estorsione il concetto espressamente indicato dal legislatore di «dissociazione» dai correi deve intendersi come atteggiamento privo di riserve mentali e volto in maniera diretta ad una completa, chiara e concreta indicazione della attività delittuosa commessa e dei suoi autori.

(massima n. 2)

In tema di dissociazione nel reato di sequestro a scopo di estorsione, nessun valore, ai fini della operatività della attenuante, deve attribuirsi, sul piano soggettivo, alla ragione della collaborazione del concorrente. Invero il legislatore ha inteso unicamente creare uno strumento idoneo a provocare una frattura fra i correi con conseguente disfacimento del vincolo delinquenziale.

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