Cassazione penale Sez. II sentenza n. 5577 del 7 maggio 1987

(1 massima)

(massima n. 1)

Per l'applicazione della diminuente prevista dall'art. 630, quinto comma c.p., in tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, non č necessario che l'atteggiamento di collaborazione con la polizia o con l'autoritā giudiziaria del concorrente dissociato consegua ad un atto di autentico pentimento o di spontanea resipiscenza, ben potendo l'agente essere determinato a collaborare per motivi di tornaconto personale o per conseguire una qualsiasi utilitā giuridicamente rilevante. La ragione d'essere della norma predetta, infatti, č quella di predisporre una attenuazione di pena nei confronti di chi, muovendosi al di fuori della logica di quell'associazionismo che rende particolarmente pericoloso il reato e particolarmente difficili e complesse le indagini della polizia e dell'autoritā giudiziaria si adoperi concretamente per facilitare con il proprio aiuto la raccolta delle prove per l'individuazione o la cattura dei concorrenti.

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