Cassazione penale Sez. I sentenza n. 11970 del 13 dicembre 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

La diminuente di cui all'art. 630, quinto comma, c.p. in tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, per essere applicata, richiede che si verifichino da parte dell'eventuale beneficiario quei comportamenti di dissociazione che consentono di pervenire, in via prioritaria o su basi di attendibilitā, all'individuazione e alla cattura dei concorrenti nel reato. Ne restano esclusi, pertanto, quei contributi successivi che, in un quadro di giā avvenuta individuazione dei concorrenti nel reato, confluiscano, attraverso l'apporto di ulteriori elementi di prova, all'accertamento giudiziale delle singole responsabilitā. Ne consegue che non č applicabile la circostanza in esame all'imputato che solo al secondo interrogatorio, seguito a distanza di quindici giorni dal primo, assolutamente negativo, si decide a rendere esauriente confessione con il coinvolgimento dei correi giā stati individuati, catturati e raggiunti da elementi di responsabilitā.

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