(massima n. 1)
Il delitto di tratta di persone contempla una fattispecie plurima con due condotte alternative, la prima delle quali č a dolo generico, mentre la seconda richiede il dolo specifico, individuato nel fine di indurre o costringere le vittime alle prestazioni elencate nel primo comma dell'art. 601 cod. pen., determinandone lo sfruttamento ovvero la sottoposizione al prelievo di organi.