Cassazione penale Sez. III sentenza n. 8048 del 2 settembre 1997

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel sequestro di persona a scopo di estorsione, la cui tipicità è data dal dolo specifico, la persona è mercificata, come risulta dalla stretta correlazione posta tra il fine del sequestro, che è il profitto ingiusto, e il suo titolo, cioè il prezzo della liberazione. La persona è strumentalizzata in tutte le sue dimensioni, anche affettive e patrimoniali, rispetto al fine dell'agente, e la sua liberazione potrà dirsi attuata quando sia fisicamente libera da interventi coattivi “sul corpo” che impediscano o limitino tutte quelle espressioni che costituiscono il contenuto della libertà personale, che non è solo quella di locomozione, ma comprende tutte le sue possibili estrinsecazioni, quali, ad esempio, le relazioni interpersonali. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che correttamente la Corte di merito aveva escluso che gli imputati volessero considerare gli introiti della prostituzione come prezzo della liberazione, perché non avevano l'intenzione di liberare la donna nel senso precisato, ma di asservirla alla propria organizzazione, sicché, mancando il dolo specifico dell'ingiusto profitto come prezzo della liberazione, correttamente il fatto era stato qualificato sequestro di persona comune).

(massima n. 2)

Nel sequestro di persona a scopo di estorsione, la cui tipicità è data dal dolo specifico, la persona è mercificata, come risulta dalla stretta correlazione posta tra il fine del sequestro, che è il profitto ingiusto, e il suo titolo, cioè il prezzo della liberazione. La persona è strumentalizzata in tutte le sue dimensioni, anche affettive e patrimoniali, rispetto al fine dell'agente, e la sua liberazione potrà dirsi attuata quando sia fisicamente libera da interventi coattivi “sul corpo” che impediscano o limitino tutte quelle espressioni che costituiscono il contenuto della libertà personale, che non è solo quella di locomozione, ma comprende tutte le sue possibili estrinsecazioni, quali, ad esempio, le relazioni interpersonali. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che correttamente la Corte di merito aveva escluso che gli imputati volessero considerare gli introiti della prostituzione come prezzo della liberazione, perché non avevano l'intenzione di liberare la donna nel senso precisato, ma di asservirla alla propria organizzazione, sicché, mancando il dolo specifico dell'ingiusto profitto come prezzo della liberazione, correttamente il fatto era stato qualificato sequestro di persona comune).

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