Cassazione penale Sez. II sentenza n. 4373 del 7 maggio 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di sequestro di persona, ai fini della concessione della circostanza attenuante della dissociazione diretta a far riacquistare al soggetto passivo la libertā, non č richiesto che la liberazione stessa sia conseguenza di una iniziativa spontanea del dissociato. Occorre invece da un lato che la dissociazione sia volontaria e si realizzi anteriormente alla liberazione dell'ostaggio, prima del pagamento del riscatto, e dall'altro che il comportamento del dissociato si traduca in fatti concreti, finalisticamente indirizzati alla liberazione del sequestrato ed eziologicamente rilevanti per il raggiungimento dello scopo.

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