Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5850 del 12 febbraio 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, la speciale attenuante prevista dall'art. 6 del D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. con modif. in legge 15 marzo 1991, n. 82, a favore del concorrente dissociatosi dagli altri il quale, nell'ambito delle ipotesi gią previste dai commi 4 e 5 dell'art. 630 c.p., abbia fornito un contributo di «eccezionale rilevanza», richiede, per la sua configurabilitą, che detto contributo sia «eccezionale» nel suo complesso, e debba quindi anche concorrere, in una qualche misura, pur non necessariamente determinante, ad assicurare l'integritą personale dell'ostaggio e ad abbreviare la privazione della libertą. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che correttamente fosse stata esclusa la sussistenza della circostanza in questione in un caso in cui l'apporto del dissociato, pur definito di determinante importanza, si era limitato alla sola fase delle indagini successive alla conclusione dell'attivitą criminosa).

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