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Articolo 631 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Usurpazione

Dispositivo dell'art. 631 Codice Penale

Chiunque(1), per appropriarsi, in tutto o in parte, dell'altrui cosa immobile(2), ne rimuove o altera i termini(3) è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 206.

Note

(1) Pur essendo un reato comune, non si ritiene questo configurabile qualora la condotta sia posta in essere dal proprietario del bene immobile.
(2) La condotta del soggetto deve essere orientata ad una finalità di appropriazione, intesa come comportamento materiale uti dominus, la quale presuppone la conoscenza dell'altruità del bene immobile
(3) Si tratta di modifiche che rendono tali termini fondiari inservibili alla loro funzione.

Ratio Legis

Il legislatore ha qui voluto tutelare il diritto alle proprietà fondiarie e la loro integrità.

Spiegazione dell'art. 631 Codice Penale

La norma in oggetto tutela il diritto di proprietà delle cose immobili, nella propria interezza.

Essa si fonda sul fatto che non è possibile il furto di cose immobili e si configura in tutti i casi di rimozione dei termini apposti ad un bene immobile, non solo dal proprietario del bene medesimo. Se l'alterazione viene attuata non al fine di appropriazione, totale o parziale della cosa immobile altrui, ma al solo fine di esercitare un preteso diritto, il colpevole non risponde di usurpazione, ma di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392).

///SPIEGAZIONE ESTESA

La norma in esame punisce chi, al fine di appropriarsi, in tutto o in parte, dell’altrui cosa immobile, ne rimuova o alteri i termini, ossia quei segni o quelle cose che delimitano, in maniera artificiale o naturale, i confini tra due beni immobili limitrofi.

Nonostante il legislatore abbia utilizzato l’espressione “chiunque”, soggetto attivo del reato di usurpazione può essere soltanto chi possiede la qualità di proprietario o di possessore dell’immobile limitrofo a quello oggetto della condotta criminosa, o, in alternativa, chi lo rappresenti.

La condotta tipica consiste nel rimuovere o nell’alterare i termini che delimitano i confini di una proprietà immobiliare. Non è, quindi, idonea ad integrare il delitto in esame la condotta di chi, ad esempio, danneggi detti termini senza, però, rimuoverli o alterarli.
È indifferente il mezzo utilizzato dall’agente, purché non integri, di per sé, un reato, posto che, in una tale ipotesi, si avrebbe un concorso di reati.
“Rimuovere” significa togliere una cosa dal luogo in cui si trova per propria destinazione, annullando o rendendo inutile l’originaria linea di confine. “Alterare” significa, invece, mutare la linea di confine segnata, in origine, dai termini.
Non si ha, dunque, né rimozione né alterazione se, nonostante il termine sia stato manomesso, non sia stata causata una modificazione o, comunque, l’incertezza della linea di confine.

Oggetto materiale del reato è la cosa, fissa o mobile, destinata ad indicare in maniera permanente la linea di confine tra due proprietà immobiliari, come nel caso di pali, pilastri, siepi o reti metalliche. Non si può, dunque, trattare di segni che suddividono internamente una stessa proprietà, né di segni che delimitano in modo puramente temporaneo un immobile.

La realizzazione dell'evento tipico del reato di usurpazione coincide con il suo momento perfezionativo ed è costituito dalla modificazione della relazione sussistente tra la cosa immobile e la sfera di dominio del proprietario o del possessore dell'immobile limitrofo, in seguito alla rimozione o all’alterazione degli elementi che la delimitavano.

Il delitto si considera, però, consumato, non appena il termine sia stato rimosso o alterato. Non è, quindi, ammesso il tentativo, non essendo rilevante una condotta che non concretizzi né una rimozione né un’alterazione dei termini che delimitano una proprietà.

È un reato permanente e, ai fini della sua integrazione, è necessario che sussista, in capo all’agente, il dolo specifico, quale coscienza e volontà di rimuovere o alterare i termini che delimitino una proprietà immobiliare, perseguendo il fine specifico di appropriarsi, in tutto o in parte, dell’altrui cosa immobile. Nel caso in cui l’agente abbia perseguito un diverso scopo, sarà, dunque, diverso anche il reato da esso commesso, potendosi trattare, ad esempio, di un’ipotesi di esercizio arbitrario della proprie ragioni con violenza sulle cose, ex art. 392 del c.p.

///FINE SPIEGAZIONE ESTESA

Massime relative all'art. 631 Codice Penale

Cass. pen. n. 44028/2010

Il delitto di usurpazione (art. 631 c.p.) sussiste anche qualora la rimozione o l'alterazione riguardi i termini legittimamente apposti al bene immobile non solo dal proprietario del medesimo, ma anche dal suo possessore.

Cass. pen. n. 4747/1983

Il delitto di usurpazione di terreno può essere commesso anche da persona diversa dal proprietario o dal possessore del terreno a favore del quale si verifica l'usurpazione. (Nella fattispecie l'usurpazione era stata commessa dal coltivatore del fondo, convivente con la proprietaria dello stesso, e l'azione penale era stata esercitata unicamente contro detto coltivatore).

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