Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1633 del 16 febbraio 1985

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della configurabilitā del concorso nel delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, č irrilevante che il concorrente non abbia partecipato alla ripartizione del riscatto, potendo agire non per un interesse economico proprio, ma per assicurare ad altri l'ingiusto profitto.

(massima n. 2)

Nel delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, reato complesso e permanente a consumazione anticipata, il momento commissivo si compie non giā con la cessazione della permanenza, ma quando la vittima venga a perdere la sua libertā personale. La fase successiva del mantenimento dell'ostaggio in istato di prigionia attiene al momento consumativo del reato.

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