Cassazione penale Sez. II sentenza n. 8123 del 6 ottobre 1984

(1 massima)

(massima n. 1)

Il delitto previsto dall'art. 630 c.p., si caratterizza come una forma speciale di estorsione qualificata dal fatto che il mezzo intimidatorio usato per commetterla č costituito dal sequestro di persona. Ne deriva che, salvo l'elemento specializzante rappresentato dal sequestro di una persona, tutti gli altri elementi costitutivi del delitto non possono essere che gli stessi, per natura e caratteri, di quelli propri del delitto di estorsione, tra i quali la violenza intesa come generica condizione non incidente su interessi specificamente tutelati e non superiore, in caso di violenza alla persona, alla semplice percossa. (Nella specie, la Suprema Corte ha affermato il concorso col reato di sequestro di persona a scopo di estorsione del delitto di lesioni in danno della vittima).

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