Cassazione penale Sez. II sentenza n. 13374 del 29 novembre 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

Con le modifiche apportate all'originario testo dell'art. 630 c.p. (sequestro di persona a scopo di estorsione), divenuto reato tipico della criminalitą organizzata, si č cercato di minare alla base le associazioni criminali attraverso la collaborazione di quei concorrenti che, nella prospettiva di una diminuzione di pena, fornissero alla giustizia le notizie utili per un intervento disgregativo dell'organizzazione stessa. Pertanto, ai fini della applicabilitą della circostanza attenuante prevista dalla seconda ipotesi del quinto comma dell'art. 630 c.p., che prevede la diminuzione della pena da un terzo a due terzi nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, aiuti concretamente l'autoritą di polizia o l'autoritą giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei correi, č necessario non solo che sussista un'associazione criminale, ma anche che tale associazione sia ancora in atto, per cui torni utile agli organi giudiziari o di polizia l'«adoperarsi» del dissociato in relazione all'interruzione dell'attivitą delittuosa ovvero alla raccolta delle prove decisive per l'individuazione dei concorrenti. (Fattispecie relativa a diniego dell'attenuante a concorrente di associazione gią sciolta).

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