(massima n. 1)
La proposizione dell'azione revocatoria, al fine di garantire la soddisfazione di un diritto di credito, produce, ai sensi degli artt. 2943 e 2945 c.c., l'effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione di tale diritto, anche se quest'ultimo sia azionato successivamente in autonomo giudizio. Tale effetto deriva dal comportamento univocamente finalizzato a manifestare la volontą di esercitare specificamente il diritto medesimo.