Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 8659 del 1 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La proposizione dell'azione revocatoria, al fine di garantire la soddisfazione di un diritto di credito, produce, ai sensi degli artt. 2943 e 2945 c.c., l'effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione di tale diritto, anche se quest'ultimo sia azionato successivamente in autonomo giudizio. Tale effetto deriva dal comportamento univocamente finalizzato a manifestare la volontą di esercitare specificamente il diritto medesimo.

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