(massima n. 1)
La domanda del convenuto di mero rigetto dell'altrui domanda di accertamento negativo di un debito può costituire atto idoneo a interrompere la prescrizione del diritto vantato nei confronti del debitore, ai sensi dell'art. 2943, comma 2, cod. civ., se tale domanda è volta, in concreto, a ribadire le ragioni del proprio credito e a chiederne giudizialmente l'accertamento, con i consequenziali effetti permanenti di cui all'art. 2945, comma 2, cod. civ.