Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 22211 del 1 agosto 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La riassunzione del processo interrotto, anche se avvenuta mediante citazione anziché ricorso, č valida se presenta tutti gli elementi idonei a identificare la causa da proseguire. La riassunzione tempestiva produce effetti sufficienti a interrompere il decorso della prescrizione di usucapione ex art. 2945, co. 2, c.c.

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