(massima n. 1)
La riassunzione del processo interrotto, anche se avvenuta mediante citazione anziché ricorso, č valida se presenta tutti gli elementi idonei a identificare la causa da proseguire. La riassunzione tempestiva produce effetti sufficienti a interrompere il decorso della prescrizione di usucapione ex art. 2945, co. 2, c.c.