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Articolo 2960 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Delazione di giuramento

Dispositivo dell'art. 2960 Codice Civile

Nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956, colui al quale la prescrizione è stata opposta può deferire all'altra parte il giuramento(1) per accertare se si è verificata l'estinzione del debito [2736; 233 c.p.c.].

Il giuramento(2) può essere deferito al coniuge superstite e agli eredi o ai loro rappresentanti legali per dichiarare se hanno notizia dell'estinzione del debito(3).

Note

(1) In questo caso si viene a configurare il cosiddetto giuramento de veritate, cioè riguardante un fatto proprio del soggetto effettuante, il quale può in ogni caso ricevere tale deferimento unicamente se sia il debitore originario ad eccepire l'avvenuta prescrizione.
(2) In questa ipotesi invece si tratta di un giuramento cosiddetto de scientia, ossia relativo alla conoscenza che un soggetto abbia di un fatto però a lui estraneo. La prevalente giurisprudenza afferma che tale forma di giuramento può essere deferito anche al curatore fallimentare, in aggiunta ai soggetti qui espressamente indicati, stabilendo che, se essi giurano di essere ignari riguardo al debito, verranno giudicati vittoriosi nella controversia in essere, mentre se rifiutano il rimedio probatorio il giudice potrà apprezzare con assoluta discrezionalità il loro comportamento.
(3) In ogni caso, qualora si renda conto che il debitore ha giurato il falso, il creditore potrà soltanto porre in atto l'azione penale di falso e successivamente, se il falso sia stato accertato in tale sede, sarà legittimato a richiedere il risarcimento dei danni in ambito civile.

Ratio Legis

La presente disposizione, sulla scorta del fatto che nelle ipotesi di prescrizione presuntiva il legislatore dichiara il pagamento avvenuto immediatamente, sancisce che, una volta decorso il termine previsto, l'unico mezzo rimanente al creditore al fine di ottenere la propria prestazione è deferire il giuramento (v. art. 2736) al debitore.

Spiegazione dell'art. 2960 Codice Civile

Il giuramento come unica prova per eliminare la presunzione di estinzione del debito
Questo articolo si riproduce dall'art. 2142 del codice abrogato e, al pari di questo, consente al creditore di poter scuotere la presunzione di estinzione del suo diritto con un unico mezzo di prova : il giuramento ; se neppure tale prova contraria fosse ammessa la prescrizione sarebbe non più presuntiva, ma estintiva.
Di diverso dall'art. 2142 quello in esame ha che non contiene più l'avverbio « realmente » riferentesi alla estinzione del debito ; sennonché la soppressione di tale termine non impedisce che possa, ancor oggi, riproporsi la controversia sull'estensione da darsi alla parola «estinzione » del debito ; se, cioè, a base del giuramento debba ritenersi posto solo il pagamento. A noi sembra, però, che l'ampia portata di quel termine, comprensivo di tutte quelle cause dalla legge riconosciute come estintive di un'obbligazione, sia per una soluzione affermativa, per cui si può rettamente concludere che la legge ammette quale fondamento della sua presunzione anche altri modi di liberazione, diversi dal pagamento, quale, ad es. la novazione, la remissione, la compensazione e s'intende non giudiziale. Sennonché pur avvalendosi di tutti questi mezzi liberatori, il debitore, cui è deferito il giuramento, non può imitarsi a dichiarare estinto il debito egli deve specificare in qual modo questo sia avvenuto. Se cosi non fosse, se, in altri termini, non si imponesse al convenuto di precisare come si sia estinta la sua obbligazione si renderebbe lettera morta l'art. 2960 che vuole accertata, attraverso il giuramento, l'estinzione del debito.
Questa è, dunque, l'unica prova consentita per combattere la presunzione che il debito sia stato soddisfatto. Altre prove non possono ammettersi, e, in particolare, non si può sostenere che la confessione, resa dalla parte dietro interrogatorio i possa avere la stessa efficacia del giuramento. La legge ha accordato al creditore la facoltà di deferire il giuramento al convenuto debitore, in quanto ha considerato l'indole di questa prova, che è un appello alla coscienza di chi invoca la prescrizione ed il fatto che il giuramento non lascia adito a controversie poiché, per il suo carattere decisorio, toglie di mezzo definitivamente la lite. Al contrario, la confessione, resa dietro interrogatorio, quantunque atto personale della parte e contenga per l'interna determinazione della volontà di chi la emette, un elemento comune con il giuramento, tuttavia da questo si differenzia per più motivi : la solennità ed il modo con cui tale prova viene accertata, la possibilità che la confessione lasci aperto il campo di combattere le risposte date dal convenuto, ammettendo nuove prove, non escluse quelle testimoniali, dando cosi origine a quell'ordinario giudizio che la legge, limitando la prova contraria al solo giuramento, ha voluto evitare.
Legittimati attivi e passivi al giuramento ; giuramento «de ventate » e giuramento « de scientia »
Deferire il giuramento possono tutti coloro contro i quali si oppone la prescrizione presuntiva. Questo per la legittimazione attiva. Per quella passiva, invece, occorre distinguere le persone cui è deferito il giuramento, poiché diverso è l'oggetto di questo a seconda che viene deferito al debitore (giuramento de veritate) oppure alle altre persone menzionate nel capoverso, cioè al coniuge superstite, agli eredi del debitore o ai loro legali rappresentanti (giuramento de scientia). Al primo si potrà domandare se si è verificata l'estinzione del debito ; ai secondi, invece, solo se essi hanno notizia di tale estinzione; siffatta diversità di formulazione del giuramento si spiega riflettendo la condizione delle persone cui questo è deferito, condizione che ci fa, poi, ritenere l'indole tassativa della indicazione di quelle persone ; per cui ad altre non sembra possibile deferire il giuramento de scientia.
In qual modo va deferito il giuramento del debito
Sul modo con cui va deferito giuramento nulla di particolare deve essere rilevato ; esso, ora, è identico e per il debitore, chiamato a giurare de veritate, e per il coniuge superstite, gli eredi ed i loro legali rap­presentanti, ai-quali si chiede di giurare de scientia ; all'uno ed agli altri la formula del giuramento è redatta in modo positivo, variandone solo l'oggetto, mentre per l'art. 214o il giuramento al coniuge superstite, agli eredi ed ai loro legali rappresentanti doveva essere deferito con formula negativa : se, cioè, essi abbiano notizia che il debito non sia estinto, e forse questa formulazione era più logica se si considera, che l'erede, non essendo obbligato a conoscere il fatto del suo autore, non può rispondere su di una circostanza tutta personale del debitore diretto, qual è quella se il debito fu estinto.
Inizio della prescrizione ordinaria una volta accertata l'esistenza
Ammessa dal debitore, o spontaneamente o con giuramento, l'esistenza del debito; si pone l'indagine se una nuova prescrizione possa essere ancora quella breve oppure debba essere ,solo quella ordinaria. I,a controversia risale al codice del '65, giacché quello nuovo non l'ha risolta.1 Contro l'opinione di quanti si erano pronunciati nel primo senso, si può ritenere che venendo meno, per effetto dell'ammissione, la presunzione di pagamento, questa non può più essere invocata dal debitore, il quale potrà solo giovarsi o della prescrizione ordinaria o di quell'altra più breve a seconda del nuovo rapporto che tra le parti si sia costituito, come, ad es., se il debitore ammette il debito e per esso si obbliga cambiariamente.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2960 Codice Civile

Cass. civ. n. 19240/2004

Al fine di paralizzare l'eccezione presuntiva di pagamento, unici mezzi idonei sono l'ammissione, da parte del debitore che la opponga, di non avere estinto l'obbligazione, oppure il deferimento al debitore, da parte del creditore del cui diritto sia stata opposta la prescrizione, del giuramento decisorio, la cui formula deve comprendere la tesi del debitore relativa all'estinzione del debito, sicché l'esito di un simile mezzo di prova sarà l'accertamento della verificazione dell'estinzione del debito stesso.

Cass. civ. n. 2311/1975

La facoltà del creditore di definire giuramento, a norma dell'art. 2960 c.c., al debitore che abbia eccepito la prescrizione presuntiva, al fine di far accertare se si sia verificata o meno l'estinzione del debito, è subordinata al concorso delle condizioni previste dall'art. 2959 c.c. per l'opponibilità dell'eccezione medesima; pertanto, qualora risulti che il debitore opponente la prescrizione presuntiva abbia ammesso in giudizio la mancata estinzione dell'obbligazione, legittimamente il giudice revoca il provvedimento di ammissione del giuramento, anche se questo sia stato già prestato.

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