Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 29554 del 15 novembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

L'instaurazione del giudizio interrompe la prescrizione e ne sospende il decorso fino al passaggio in giudicato della sentenza (anche di rito) che lo definisce, ma - se il processo, terminato con pronuncia declinatoria della competenza (insuscettibile di passaggio in giudicato in senso sostanziale), si estingue per mancata tempestiva riassunzione - viene meno l'unicità del processo e non può prodursi l'effetto sospensivo ex art. 2945, comma 2, c.c., operante solo se l'estinzione viene evitata, e la prescrizione decorre dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio estinto.

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