Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7270 del 1 giugno 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

L'effetto interruttivo permanente dipende dall'atto introduttivo e dal successivo giudizio a norma dell'art. 2945, secondo comma non dev'essere necessariamente eccepito dalla parte interessata. Infatti in tal caso l'effetto interruttivo costituisce un effetto ex lege della domanda e del successivo giudizio, con la conseguenza che č la parte che eccepisce la prescrizione che deve provare l'avvenuto decorso del tempo senza calcolare a questo fine anche il tempo del giudizio.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.