(massima n. 1)
La presentazione dell'istanza di ammissione del credito al passivo fallimentare, equiparabile all'atto con cui si inizia un giudizio, determina l'interruzione della prescrizione del credito medesimo, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, in applicazione del principio fissato dall'art. 2945 c.c., comma 2. (Nel caso in esame, per la S.C., il ricorrente precisa solo la data del completamento della liquidazione dell'attivo. Ai fini dell'autosufficienza del motivo, tuttavia, il ricorrente avrebbe dovuto precisare quando si č avuta la chiusura della procedura fallimentare, perchč fino a quella data il termine di prescrizione č rimasto sospeso ai sensi dell'art. 2945 c.c., comma 2. Dunque l'esito decisorio č imprescindibilmente condizionato da questa evenienza, che pertanto il ricorrente doveva necessariamente precisare ai fini dell'autosufficienza del motivo. In mancanza, il motivo č inammissibile).