(massima n. 1)
Trascorso il quinquennio di validitą degli atti tributari rispetto alla cancellazione della societą, la legittimazione del liquidatore della societą estinta per proporre ricorso per cassazione viene meno, riprendendo pieno vigore la disciplina dell'art. 2495 c.c., con conseguente esclusione di rappresentanza per controversie tributarie riferite alla societą cancellata.