Cassazione civile Sez. II sentenza n. 27352 del 22 ottobre 2024

(4 massime)

(massima n. 1)

La riduzione per lesione di legittima ha natura di azione personale, ma non obbligatoria, poiché non è diretta ad ottenere l'adempimento di un'obbligazione, ma solo a far valere le ragioni successorie del legittimario nei riguardi del beneficiario di un atto di liberalità, cosicché ad essa non si applica l'art. 2943, comma 4, c.c., che concerne esclusivamente l'interruzione della prescrizione relativa ai diritti obbligatori.

(massima n. 2)

In tema di prescrizione, i singoli atti processuali compiuti nel corso del giudizio non producono alcun effetto interruttivo, salvo che essi presentino i requisiti propri della costituzione in mora.

(massima n. 3)

L'effetto interruttivo della prescrizione si protrae dalla domanda giudiziale fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo, anche ove essa non decida nel merito ma definisca questioni processuali di carattere pregiudiziale; tale principio trova tuttavia deroga nel caso di estinzione del processo, cosicché tutte le sentenze definitive, una volta passate in giudicato, conservano l'effetto interruttivo della prescrizione prodotto dalla domanda giudiziale, salvo quelle che dichiarano l'estinzione del processo.

(massima n. 4)

In tema di prescrizione, l'art. 2945, comma 3, c.c. comporta che, in caso di estinzione del processo, il nuovo periodo di prescrizione del diritto azionato inizia a decorrere dall'atto introduttivo, cioè dalla domanda giudiziale e non dagli atti processuali successivi, essendo, altresì, irrilevante che la domanda sia stata diligentemente coltivata fino all'estinzione.

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