(massima n. 1)
La riduzione per lesione di legittima ha natura di azione personale, ma non obbligatoria, poiché non è diretta ad ottenere l'adempimento di un'obbligazione, ma solo a far valere le ragioni successorie del legittimario nei riguardi del beneficiario di un atto di liberalità, cosicché ad essa non si applica l'art. 2943, comma 4, c.c., che concerne esclusivamente l'interruzione della prescrizione relativa ai diritti obbligatori.