Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 8217 del 24 marzo 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di prescrizione, l'efficacia interruttiva permanente determinata dall'introduzione del processo esecutivo, estesa anche al coobbligato ex art. 1310 c.c., si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui la procedura abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, nell'ipotesi opposta, di estinzione cd. tipica del procedimento esecutivo, dovuta a condotte inerziali, inattive o rinunciatarie del creditore procedente, all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, comma 3, c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito di rigetto dell'eccezione di prescrizione del credito formulata dal fideiussore, attribuendo efficacia "interruttiva-sospensiva" a due procedure esecutive, per essere la prima ancora pendente e la seconda "fisiologicamente" conclusa con la distribuzione del ricavato). (Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 28/02/2019).

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