Cassazione civile Sez. II sentenza n. 12422 del 1 dicembre 1995

(3 massime)

(massima n. 1)

La causa di sospensione della prescrizione prevista dall'art. 2941 n. 8 (secondo il quale la prescrizione resta sospesa ove il debitore abbia dolosamente occultato l'esistenza del debito, e fino alla scoperta di esso) viene meno dal momento della mera scoperta del dolo da parte del creditore, senza che sia necessario l'accertamento giudiziale del dolo con sentenza passata in giudicato.

(massima n. 2)

Nel caso di inadempimento di obbligazioni pecuniarie il creditore, il quale intenda ottenere il risarcimento dell'ulteriore danno non assorbito dal tasso legale degli interessi, ai sensi dell'art. 1224 comma secondo c.c., ha l'onere di allegare e provare la propria appartenenza ad una categoria economica (imprenditori, risparmiatori abituali, creditori occasionali, modesti consumatori). In mancanza di tale prova, deve escludersi sinanco la mera rivalutazione del credito in base all'indice di svalutazione elaborato dall'Istat, in quanto l'applicazione di tale indice, che č collegato al mero consumo, presuppone la prova anche presuntiva dell'appartenenza almeno alla categoria dei modesti consumatori.

(massima n. 3)

Ove, nel corso del giudizio di merito, sia pronunciata sentenza su una querela di falso, tale pronuncia, anche se passata in giudicato, non costituisce una sentenza idonea a definire il giudizio ai sensi dell'art. 2945 comma secondo c.c.. in ragione della autonomia del giudizio di falso rispetto a quello di merito. Ne consegue che, estintosi il giudizio di merito, il nuovo periodo di prescrizione comincia a decorrere non dal passaggio in giudicato della sentenza che statuisce sul falso, ma dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio.

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