Cass. civ. n. 32363/2025
Le prescrizioni presuntive, trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità, dove il pagamento suole avvenire senza dilazione né rilascio di quietanza, non operano per il credito che trae origine da un contratto stipulato in forma scritta, mentre riprendono la loro ordinaria operatività per la parte del credito derivante dall'esecuzione di prestazioni che non hanno fondamento nel documento contrattuale (Nel caso di specie, relativo ad un'ingiunzione di pagamento di una somma rivendicata dal lavoratore controricorrente a titolo di differenze retributive, la Suprema Corte, richiamato l'enunciato principio, ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata, in quanto, nella circostanza, nell'accogliere il gravame proposto da quest'ultimo, con conseguente rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto, aveva escluso l'applicabilità della prescrizione presuntiva non già in ragione del rapporto di lavoro subordinato, bensì del fatto che il medesimo rapporto, ed il relativo credito azionato in via monitoria, traevano origine da un contratto scritto).
Cass. civ. n. 1057/2025
L'ammissione di avere già pagato il debito, pur non specificandone i dettagli, è compatibile con l'eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c., risultando una conferma dell'avvenuto pagamento e non una contestazione dell'obbligazione stessa. La contestazione dell'avvenuto pagamento, o la negazione dell'obbligazione, invece, non è compatibile con la prescrizione presuntiva, la quale poggia sulla presunzione legale dell'estinzione del debito con il decorrere del termine previsto.
Cass. civ. n. 33160/2024
La prescrizione presuntiva di un credito professionale, ai sensi dell'art. 2956 c.c., può essere opposta dal curatore fallimentare, e coloro ai quali è stata opposta possono solo deferire il giuramento all'altra parte per accertare l'estinzione del debito.
Cass. civ. n. 23824/2024
La prescrizione presuntiva di cui all'art. 2956 cod. civ. è inapplicabile se il debitore ha implicitamente ammesso la mancata estinzione dell'obbligazione. Ciò può avvenire attraverso comportamenti o deduzioni processuali che presuppongono la sussistenza del debito, rendendo rilevante il contenuto delle dichiarazioni o del comportamento processuale del debitore, il quale può essere interpretato come ammissione della non avvenuta estinzione del debito.
Cass. civ. n. 19063/2024
La prescrizione presuntiva ai sensi dell'art. 2956 c.c. non può essere dichiarata abrogata giudizialmente sulla base di cambiamenti nelle consuetudini storico-sociali relative ai tempi di pagamento dei debiti professionali.
Cass. civ. n. 4437/2024
In tema di accertamento del passivo fallimentare, qualora, in sede di controversia insorta per il rigetto della ammissione di un credito maturato in forza di un rapporto riconducibile alla previsione dell'art. 2956, comma 1, n. 2 c.c., sia eccepita dal curatore la prescrizione presuntiva del credito e il creditore deferisca giuramento decisorio, la dichiarazione del curatore di non sapere se il pagamento sia avvenuto o meno produce gli effetti del mancato giuramento.
Cass. civ. n. 4225/2024
Al curatore fallimentare va riconosciuto il diritto di eccepire la prescrizione presuntiva, per evitarne una condizione di svantaggio rispetto a ciascun altro debitore.
Cass. civ. n. 3590/2024
L'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta. Tale condizione ricorre non solo quando il debitore contesti l'"an" della pretesa creditoria, negandone l'esistenza ovvero eccependo che il credito non sia sorto, ma anche allorché contesti il "quantum" della pretesa azionata nei propri confronti.
Cass. civ. n. 25442/2023
In tema di accertamento del passivo fallimentare, qualora, in sede di controversia insorta per il rigetto della ammissione di un credito, maturato in forza di un rapporto riconducibile alla previsione dell'art. 2956, comma 1, n. 2, c.c., sia eccepita dal curatore la prescrizione presuntiva del credito e il creditore deferisca giuramento decisorio, la dichiarazione del curatore di non sapere se il pagamento sia avvenuto o meno produce gli effetti del mancato giuramento.
Cass. civ. n. 15665/2023
Il presupposto necessario ai fini della decorrenza del termine triennale di cui all'art. 2956, comma 2, c.c., relativa al diritto al compenso dei professionisti, è l'avvenuto adempimento dell'obbligazione il quale implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore; tale norma, pertanto, non opera nel caso in cui le difese del debitore presuppongano il mancato pagamento del credito o neghino la sua stessa esistenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva accolto l'eccezione di prescrizione presuntiva del credito del professionista, sebbene la società-cliente avesse contestato le somme richieste e, quindi, tenuto una condotta incompatibile con il loro riconoscimento e saldo).
Cass. civ. n. 1902/2023
In materia di prescrizione presuntiva dei compensi dovuti agli avvocati, la mancata contestazione dell'inadempimento del debito non costituisce ammissione indiretta o implicita della mancata estinzione dell'obbligazione, ostativa all'accoglimento dell'eccezione di prescrizione presuntiva, atteso che l'ammissione di cui all'art. 2959 c.c. non può risiedere nella nuda non contestazione, non essendo ipotizzabile una sorta di prevalenza del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. sulla presunzione legale di pagamento sottesa all'istituto della prescrizione presuntiva.
Cass. civ. n. 20602/2022
In tema di accertamento del passivo fallimentare, a fronte dell'insinuazione di un credito maturato in forza di un rapporto riconducibile alla previsione dell'articolo 2956, n. 2, c.c., ove il curatore eccepisca la prescrizione presuntiva del credito e il creditore gli deferisca giuramento decisorio, la dichiarazione del curatore di non sapere se il pagamento sia avvenuto o meno costituisce mancato giuramento, dovendo egli subire le conseguenze dell'affermazione dell'estinzione del debito implicita nella sollevata eccezione di prescrizione presuntiva.
Cass. civ. n. 789/2022
Le prescrizioni presuntive trovano applicazione solo con riferimento ai rapporti che si svolgono senza formalità. Ne consegue che il diritto degli arbitri al rimborso delle spese e all'onorario non è assoggettato alla prescrizione prevista dall'art. 2956, comma 1, n. 2), c.c., in quanto la costituzione del collegio e l'investitura dei suoi componenti non ha luogo in via informale ma all'esito di una particolare procedura (artt. 810 e 813 c.c.) che richiede uno scambio di atti redatti per iscritto a pena di nullità e che può implicare, al pari della procedura di liquidazione diretta da parte degli arbitri, anche l'intervento suppletivo dell'autorità giudiziaria.
Cass. civ. n. 25838/2019
L'eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2956 n. 3 c.c. del diritto al compenso spettante ad un notaio per le sue prestazioni professionali, essendo fondata su di una presunzione legale di pagamento, non può trovare accoglimento nel caso in cui il debitore ammetta di non avere corrisposto direttamente al professionista il compenso dovuto, ma di essersi affidato a terzi delegati per il pagamento; l'ammissione in giudizio della mancata estinzione dell'obbligazione, che a norma dell'art. 2959 c.c. impedisce l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione presuntiva, è, infatti, ravvisabile anche nel caso in cui il debitore eccepisca che altri sia il soggetto tenuto all'adempimento.
Cass. civ. n. 6522/2017
Non è ammissibile l’eccezione di prescrizione presuntiva del credito al trattamento di fine rapporto di lavoro.
Cass. civ. n. 11145/2012
Le prescrizioni presuntive, trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità, dove il pagamento suole avvenire senza dilazione, non operano se il credito trae origine da contratto stipulato in forma scritta. Tuttavia il contratto scritto che esclude l'operatività della prescrizione del credito dell'avvocato, ai sensi dell'art. 2956, n. 2, c.c., non può essere individuato nella procura "ad litem", la quale, essendo negozio unilaterale di investimento della rappresentanza processuale, va tenuta distinta dal contratto di mandato attinente al rapporto interno tra cliente e professionista.
Cass. civ. n. 9825/1998
Le prescrizioni brevi e presuntive,
ex artt. 2955 n. 2 e 2956 n. 1, c.c., continuano ad operare anche in materia di rapporti di lavoro subordinato, salva la diversa decorrenza in funzione della stabilità del rapporto, senza che al riguardo si prospettino profili di incostituzionalità in riferimento agli articoli 3, 4 e 36 Cost.
Cass. civ. n. 9042/1992
La prescrizione di cui all'art. 2956 n. 3 c.c. del diritto al compenso spettante ad un notaio per le sue prestazioni professionali, essendo fondata su di una presunzione legale di pagamento, non può trovare applicazione allorché il debitore abbia ammesso anche implicitamente di non avere corrisposto al professionista il compenso dovuto, come nel caso in cui il debitore eccepisca di non avere conferito al notaio l'incarico da cui dovrebbe discendere il controverso compenso.
Cass. civ. n. 3886/1985
Nella categoria dei professionisti, i cui diritti per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative, sono assoggettati a prescrizione presuntiva triennale dall'art. 2956 n. 2 c.d., sono compresi soltanto coloro che esercitano una professione intellettuale di antica o di recente tradizione, nei cui confronti è ravvisabile il presupposto della prassi del pagamento senza dilazione per l'agevole determinabilità del credito ai sensi dell'art. 2233 c.c., sicché detta prescrizione non è applicabile al credito per il compenso nascente da un mero contratto d'opera. (Nella specie la S.C. ha confermato la statuizione di merito che, in applicazione del principio enunciato, aveva escluso l'applicabilità della prescrizione presuntiva al compenso preteso per lo svolgimento di un'attività promozionale svolta al fine di ottenere l'aggiudicazione di un importante contratto al committente).
Cass. civ. n. 3220/1978
Tra i crediti dei notai, relativi agli atti del loro ministero e soggetti alla prescrizione presuntiva di cui all'art. 2956 n. 3 c.c., rientrano non soltanto i crediti per onorari, ma anche tutti quelli per spese affrontate per conto del cliente e necessarie a soddisfare tutti gli adempimenti previsti dalla legge. Pertanto, è soggetto alla detta prescrizione presuntiva il credito per le spese sostenute per la registrazione di atti in adempimento dell'obbligo di cui all'art. 80 della legge di registro.