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Articolo 2944 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Interruzione per effetto di riconoscimento

Dispositivo dell'art. 2944 Codice Civile

La prescrizione è interrotta dal riconoscimento(1) del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere(2).

Note

(1) In questo caso l'interruzione ha luogo perché il soggetto passivo effettua il riconoscimento dell'altrui diritto (ad esempio, si riconosce debitore promettendo il pagamento appena possibile), anche se continui comunque l'inattività del titolare. L'orientamento giurisprudenziale maggioritario afferma che il riconoscimento dettato dalla presente disposizione non debba per forza coincidere con il riconoscimento del debito ex art. 1988, ossia con la dichiarazione unilaterale mediante la quale un soggetto riconosce di essere debitore nei confronti di un altro soggetto, ma che possa altresì realizzarsi mediante qualsivoglia comportamento che produca l'ammissione dell'esistenza del diritto.
(2) Il riconoscimento viene ricompreso tra gli atti cosiddetti di ordinaria amministrazione, non necessitando quindi la piena capacità di agire stabilita all'art. 2 e potendo essere esercitato anche da chi non sia il titolare del debito.

Ratio Legis

La norma è posta, come la precedente, al fine di garantire che la prescrizione non operi qualora sopraggiunga una causa che faccia venire meno l'inerzia del titolare, eliminando pertanto il presupposto stesso dell'istituto.

Spiegazione dell'art. 2944 Codice Civile

Il riconoscimento come atto interruttivo della prescrizione

Questo articolo si occupa della causa di interruzione della prescrizione del secondo gruppo, cioè della causa derivante da un atto di chi è per prescrivere, e tale atto è il riconoscimento che questi compie del diritto altrui. Si tratta, in sostanza, di una dichiarazione di volontà, quindi, di un negozio giuridico della specie di quelli c. d. ricognitivi; unilaterale perché concretantesi nella volontà di una sola parte (se, per avventura, dovesse contenersi in un contratto, non perciò muta tale suo carattere); recettizio in quanto la dichiarazione di volontà deve essere rivolta alla parte cui giova. Così definito l'atto del debitore, in esso dovranno richiedersi gli stessi requisiti esistenziali e di validità del negozio in genere e cioè, per i primi, la volontà, l'oggetto, la causa lecita, per i secondi la capacità negoziale di chi lo compie, intendendo per essa, la capacità, di disporre del diritto, l'assenza di vizi inficianti la volontà nel suo processo formativo; di ciò non è da dubitare, anche se la legge non ne parla, come invece, fa per la rinuncia ad opporre la prescrizione. Sul modo con cui il riconoscimento può essere compiuto, nulla dice il codice, inducendo, così, l'interprete ad applicare i principii generali, per cui si deve ammettere la libertà di forma quando una particolare non ne sia imposta dalla legge. Il riconoscimento può, quindi, avvenire in modo espresso, se reso in una scrittura, pubblica o privata, e tacito o implicito se risulta o può desumersi da un atto o da una serie di atti nei quali, per l'incompatibilità assoluta tra il fatto e la volontà di opporre una causa estintiva dell'obbligazione, si rivela inequivocabile la volontà di riconoscere il diritto altrui, quale esempio di tali atti, non pochi nella varia gamma della casistica, banno, tra i più tipici, ricordati: gli atti di esecuzione parziale dell’obbligazione, come il pagamento degli interessi, gli atti che hanno per fine di garantire o confermare l’obbligazione, cosi la prestazione di una garanzia o fideiussione; gli atti che, mentre ammettono l'esistenza di un debito, di dono ad una modifica nei suoi elementi, così una richiesta di dilazione del pagamento, una domanda di transazione ecc. Il riconoscimento inoltre può essere giudiziale e per la sua autonoma efficacia interruttivi esso produce l'effetto voluto dall'art. 2944, anche se il processo si estingue come diremo esaminando l'articolo seguente ; può infine, essere diretto al titolare del diritto oppure ad un terzo ; ma, mentre prima ipotesi ha valore di atto interruttivo, lo stesso non può dirsi nella seconda per la ragione evidente che se la prescrizione è fondata sul non uso del diritto, tale non use può apparire giustificato se il creditore sa che il debitore non gli contesta il suo diritto ; invece non ha giustificazione alcuna se la dichiarazione di ritenersi debitore sia da questi fatta ad estranei. Di qui la necessità di negare a priori quell'efficacia alla dichia­razione di riconoscimento resa a terzi, la quale, tuttavia, potrà essere liberamente apprezzata dal giudice (art. 2735, 10 comma).


Prova del riconoscimento

Circa la prova del riconoscimento sono inapplicabili le limitazioni poste dalla legge in tema di prove. Infatti se la ricogni­zione è un atto unilaterale, che produce i suoi effetti indipendentemente dall'accettazione della persona cui è rivolta ; se l'art. 2722 vieta il sus­sidio della prova per testimoni (sull'ammissibilità della quale converge, in sostanza, tutto l'interesse della questione) solo per le convenzioni, se, infine, con il documento ricognitivo si tende ad accertare quel fatto non in quanto è determinato dal concorso di due volontà ma in quanto è, come ricognizione, contenuto nella dichiarazione del debitore, bisogna concludere che alcun limite può esser posto alla possibilità di provare il riconoscimento di un diritto che è sul punto di prescriversi.


Effetti del riconoscimento

Circa gli effetti del riconoscimento si deve dire che essi operano tra chi lo ha fatto e la persona a favore della quale è emesso ; cosi avviene anche nel caso di obbligazione solidale ; il riconoscimento del debito fatto da uno dei debitori in solido noci ha effetto riguardo agli altri, ma, pure, per la stessa obbligazione solidale, il riconoscimento giova agli altri creditori in solido se fatto dal debitore a favore di uno solo dei creditori (art. 1309) ; qui si ha una deroga al principio della relatività, deroga che si spiega meditando sulla natura del debito solidale, non giustifica perché, nella stessa obbligazione solidale, dal ri­conoscimento fatto da uno dei condebitori non debba scaturire identico effetto nei confronti degli altri debitori e sia prevalso il principio che un debitore solidale non può rendere, con una sua determinazione, peg­giore la condizione degli altri condebitori.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2944 Codice Civile

Cass. civ. n. 35211/2021

In tema di prescrizione presuntiva (nella specie, relativamente a compensi per attività professionale), non costituisce motivo di rigetto dell'eccezione, ai sensi dell'art. 2959 c.c., l'ammissione del debitore che l'obbligazione non è stata estinta, qualora la stessa sia resa fuori del giudizio in cui il credito che si assume prescritto venga azionato, rilevando essa, in tal caso, solo ai fini dell'interruzione del corso della prescrizione ex art. 2944 c.c.

Cass. civ. n. 13606/2021

Ai fini dell'art. 2944 c.c., il riconoscimento del diritto puo essere operato anche nei confronti di un terzo. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/03/2018).

Cass. civ. n. 23420/2019

Ai fini dell'interruzione del termine utile per l'usucapione, ai sensi dell'art. 2944 c.c., richiamato dall'art. 1165 c.c., il riconoscimento del diritto altrui da parte di colui contro il quale il diritto può essere fatto valere non deve necessariamente essere recettizio, potendo risultare anche da una manifestazione tacita di volontà, purché univoca, senza richiedere per la sua efficacia di essere indirizzato all'avente diritto, né tantomeno di essere da lui accettato. (Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 23/02/2015).

Cass. civ. n. 7427/2019

In tema di prescrizione, ove venga ritualmente dedotta la rinuncia da parte dell'avente diritto ad avvalersi della stessa, il giudice di merito ha il dovere di indagare la rilevanza di tutte le prove versate in atti ai fini della qualificazione del comportamento del titolare del diritto come compatibile, o meno, con la facoltà di coltivare l'eccezione medesima. (Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 23/11/2012).

Cass. civ. n. 15893/2018

Il riconoscimento del diritto, al fine della interruzione della prescrizione, ex art. 2944 c.c., è configurabile in presenza non solo dei requisiti della volontarietà, della consapevolezza, della inequivocità e della recettizietà, ma anche di quello dell'esternazione, indispensabile al fine di manifestare anche alla controparte del rapporto quella portata ricognitiva che, con l'affidamento rispetto alla persistente esistenza del credito che ne deriva, sta a base dell'effetto interruttivo della prescrizione.

Cass. civ. n. 9097/2018

Il riconoscimento dell'altrui diritto non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà.

Cass. civ. n. 7820/2017

Il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere la prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, e può quindi anche essere tacito e rinvenibile in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Pertanto, il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, non può valere come riconoscimento, rimanendo comunque rimessa al giudice di merito la relativa valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale il giudice di merito, esaminando la rilevanza di pagamenti di cartelle esattoriali, aveva escluso la natura di riconoscimento del debito complessivo, con motivazione né apparente, né illogica).

Cass. civ. n. 19529/2015

Il riconoscimento del diritto, è idoneo ad interrompere la prescrizione a norma dell'art. 2944 c.c., purché provenga da colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere, ossia dal soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto ovvero dal terzo che, autorizzato dal primo, risulti abilitato ad agire in suo nome o per suo conto. (omissis).

Cass. civ. n. 18879/2015

Le trattative di amichevole composizione possono comportare l'interruzione della prescrizione, ex art. 2944 c.c., quando dal comportamento di una delle parti risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito e la transazione sia mancata solo per questioni attinenti alla liquidazione, ma non anche all'esistenza, del diritto, sicché, "a fortiori", l'effetto interruttivo si realizza quando le trattative abbiano avuto ad oggetto esclusivamente la liquidazione del "quantum" e si siano svolte in circostanze e con modalità tali da implicare l'ammissione del diritto stesso.

Cass. civ. n. 21248/2012

A norma dell'art. 2944 c.c., la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere, e, pertanto, il riconoscimento deve provenire dal soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto, e non già da un terzo, che non sia stato autorizzato dal primo, né risulti comunque abilitato ad agire in suo nome o per suo conto, quale il professionista di fiducia incaricato dalla compagnia assicurativa di sottoporre l'assicurato contro gli infortuni a visita medico-legale. (In applicazione di questo principio, la S.C. ha affermato che le note, redatte dal medico legale incaricato di sottoporre a visita medica il paziente, non costituiscono riconoscimento del diritto dell'assicurato e non sono quindi idonee ad interrompere la prescrizione).

Cass. civ. n. 19872/2011

Le trattative per ottenere il risarcimento del danno comportano l'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c. quando dal comportamento di una delle parti risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito, in quanto tale condotta configura una rinuncia tacita alla prescrizione analogamente all'interruzione della stessa per effetto del riconoscimento.

Cass. civ. n. 13395/2011

Non può qualificarsi come ricognizione di debito, attribuendo ad essa gli effetti interruttivi della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., la dichiarazione con cui l'autore ammetta il fatto costitutivo del credito vantato dall'altra parte, ma opponga in compensazione integrale dello stesso proprie ragioni creditorie, giacché in tal caso il dichiarante nega l'attualità del debito e, quindi, di dover adempiere.

Cass. civ. n. 23822/2010

Nella proposizione da parte del debitore della eccezione di compensazione può ravvisarsi efficacia interruttiva della prescrizione, sotto il profilo della ricognizione di debito, solo in quanto sia effettuata con l'intenzione di riconoscere la sopravvivenza dell'obbligazione; mentre tale efficacia è, dunque, da escludere nella proposizione della eccezione di compensazione totale, per quella parziale essa potrà conseguire detto effetto solo se, per le modalità e i termini con i quali è proposta, possa implicare la volontà di riconoscere la persistenza del debito. L'indagine sul contenuto e sul significato della dichiarazione, al fine di stabilire se essa importi o meno ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c., rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la cui decisione è incensurabile in sede di legittimità ove sorretta da idonea motivazione.

Cass. civ. n. 4324/2010

Il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale. cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, e può, quindi, anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Pertanto, il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione "in acconto", non può valere come riconoscimento, rimanendo comunque rimessa al giudice di merito la relativa valutazione, tenendo conto del contesto in cui avviene il pagamento e del tipo di "parzialità" riscontrabile.

Cass. civ. n. 16379/2009

La rinuncia alla prescrizione per effetto di atto incompatibile con la volontà di avvalersi di essa, a norma dell'art. 2937 c.c., ovvero l'interruzione della prescrizione medesima per effetto di riconoscimento, a norma dell'art. 2944 c.c., possono conseguire anche da una proposta transattiva, qualora questa, anziché presupporre la contestazione del diritto della controparte, venga formulata in circostanze e con modalità tali da implicare ammissione del diritto stesso, e sia rivolta solo ad ottenere un componimento sulla liquidazione del "quantum".

Cass. civ. n. 23746/2007

Il riconoscimento di un debito quanto al capitale non implica anche il riconoscimento del debito di interessi moratori e, quindi, non interrompe la prescrizione del relativo credito, ove non sia ad esso chiaramente riferito, stante l'autonomia causale delle due obbligazioni ed il legame solo genetico di accessorietà degli interessi rispetto al capitale, che rende i relativi diritti suscettibili di negoziazione autonoma.

Cass. civ. n. 18250/2007

L'atto di riconoscimento di debito, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, non ha natura negoziale e non richiede necessariamente una specifica intenzione ricognitiva, essendo sufficiente che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza del debito e riveli i caratteri della volontarietà ; non può tuttavia attribuirsi valore di riconoscimento di debito generalizzato all'atto con il quale un'azienda riconosca il proprio obbligo di corrispondere un premio ai dipendenti, riservando ad un successivo momento la valutazione dei singoli casi. (Nella specie, la S.C. ha escluso che potesse considerarsi riconoscimento del debito l'atto con cui l'ente Ferrovie dello Stato aveva riconosciuto il proprio obbligo di corrispondere il premio di fine esercizio agli ex dipendenti transitati agli enti locali, poiché, in virtù della citata riserva, avrebbe potuto comunque escludere taluno dei beneficiari, anche in ragione di eventuali cause di estinzione dell'obbligazione ).

Cass. civ. n. 15598/2007

L'atto di riconoscimento di debito, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo, non ha natura negoziale né carattere recettizio, sicché, qualora tale riconoscimento costituisca l'atto dal quale far decorrere la prescrizione del diritto di credito, il relativo termine deve farsi decorrere dal giorno in cui esso avvenne e non da quello in cui il creditore ne ebbe conoscenza.

Cass. civ. n. 25943/2005

Per aversi riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, pur non occorrendo formule sacrali e neppure una specifica volontà di produrre l'effetto interruttivo (data la natura non negoziale dell'atto), è pur sempre necessario che sussista, anche implicitamente, una manifestazione della consapevolezza della esistenza del debito che riveli il carattere della volontarietà. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che non aveva riconosciuto tali requisiti nella presa d'atto, da parte dei lavoratori, della riserva espressa dalla società di richiedere loro la restituzione degli emolumenti in contestazione, in caso di esito favorevole, per l'azienda, delle vertenze giudiziarie con altri ex dipendenti).

Cass. civ. n. 17054/2005

Il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà. La relativa indagine, in quanto rivolta alla ricostruzione di un fatto e non all'applicazione di specifiche norme di diritto, è riservata al giudice del merito, ed è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della correttezza logica e giuridica della motivazione. (Nella specie, relativa all'interruzione della prescrizione delle sanzioni amministrative, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto come atti di riconoscimento le richieste di sospensione dell'esecuzione e di prestazione di cauzione omettendo ogni motivazione).

Cass. civ. n. 12531/2004

Il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la dichiarazione possa avere finalità diverse o che lo stesso riconoscimento resti condizionato ad elementi estranei alla volontà del debitore. Deve, pertanto, escludersi che possa configurarsi in guisa di atto interruttivo la circolare di un ente che, oltre a non provenire da chi ne abbia la rappresentanza esterna, per essere rivolta ad una platea più o meno estesa di destinatari, non attesta la piena consapevolezza di ogni singolo rapporto giuridico (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che non aveva riconosciuto tale carattere ad una circolare delle Ferrovie dello Stato).

Cass. civ. n. 6644/2004

Perché ad un documento possa attribuirsi la natura di riconoscimento del debito, e la conseguente efficacia interruttiva della prescrizione, occorre che esso consista in una dichiarazione inequivocabilmente e consapevolmente finalizzata al riconoscimento di un proprio debito nei confronti di un altro soggetto, in un contesto che escluda che essa possa avere finalizzazioni diverse. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito abbia fatto corretta applicazione di tale principio, negando efficacia interruttiva della prescrizione alla circolare 15.10.1980 delle Ferrovie dello Stato che affermava «nel trasmettere le istanze dei dipendenti intese ad ottenere la rideterminazione dei compensi per lavoro straordinario, ai direttori compartimentali si precisa che non sussistono motivi per temere la decorrenza della prescrizione» in quanto avente la diversa finalità di contenere l'invio di istanze interruttive della prescrizione alla direzione generale).

Cass. civ. n. 4632/2004

Il pagamento di una somma che si assume pienamente satisfattoria della pretesa del creditore, pretesa della quale si contesti — contestualmente al pagamento — il maggior ammontare, non assume il significato di riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha escluso che la presentazione, da parte di un datore di lavoro, all'INPS del modello 01/M, contenente il riepilogo delle retribuzioni corrisposte nell'anno precedente ai propri dipendenti, integrasse un riconoscimento del debito contributivo — in quanto tale idoneo ad interrompere la prescrizione — in relazione alle retribuzioni ivi indicate, risultanti di importo superiore a quello mensilmente documentato con i modelli DM 10 relativi al medesimo periodo, in relazione alle quali i contributi erano stati regolarmente versati, contestandosi tuttavia l'obbligazione contributiva relativamente alle maggiori retribuzioni risultanti dal riepilogo annuale).

Cass. civ. n. 14748/2002

Le trattative per comporre bonariamente la vertenza, non avendo quale precipuo presupposto l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria e non rappresentando, quindi, riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell'art. 2944 c.c., non hanno efficacia interruttiva della prescrizione, né possono importare rinuncia tacita a far valere la stessa, perché non costituiscono fatti incompatibili in maniera assoluta — senza cioè possibilità alcuna di diversa interpretazione — con la volontà di avvalersi della causa estintiva dell'altrui diritto, come richiesto dall'art. 2937, terzo comma, c.c.

Cass. civ. n. 10235/2002

Il riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere interrompe — ai sensi dell'art. 2944 c.c. — la prescrizione che sia ancora in corso, mentre se la prescrizione è già compita può solo ipotizzarsi la rinuncia alla prescrizione secondo la diversa disciplina dettata dall'art. 2937 c.c.

Cass. civ. n. 8248/2000

Il riconoscimento del diritto, al fine della interruzione della prescrizione, ex art. 2944 c.c., è configurabile in presenza dei requisiti della volontarietà, della consapevolezza, della inequivocità, della esternazione e della recettizietà (seppur non direttamente nei confronti del titolare del diritto), requisiti che devono coesistere nello stesso atto, restando escluso che questo possa essere ricomposto a posteriori attraverso l'integrazione a mezzo dei risultati di attività probatoria svolta nel processo. Ne consegue che la ricognizione interruttiva della prescrizione non può essere ricollegata alla correlazione tra una singola voce, complessiva e generica, di bilancio, ed un atto interno di contabilità specificativo, in quanto, in tale ipotesi, il bilancio non è fornito di quel carattere specificatorio necessario per integrare la manifestazione di consapevolezza idonea alla ricognizione del singolo debito, mentre l'atto interno, pur dotato di specificità, è, però, privo della esteriorizzazione implicante la manifestazione di consapevolezza. (Alla stregua del principio richiamato in massima, la Suprema Corte, nella specie, ha confermato la decisione del giudice di merito che, in sede di opposizione allo stato passivo proposta da un legale che si dichiarava creditore della società fallita per prestazioni professionali svolte per la stessa, aveva escluso il valore ricognitivo, ai fini della interruzione della prescrizione, del credito nell'affermazione resa dal curatore in giudizio, di aver rinvenuto in bilancio una posta debitoria denominata «debito verso professionisti», con un dettaglio allegato nel quale rientrava anche la posizione dell'opponente).

Cass. civ. n. 12833/1999

Il riconoscimento del diritto che, a norma dell'art. 2944c.c., interrompe la prescrizione non coincide necessariamente con quello di cui all'art. 1988 c.c., potendo estrinsecarsi non solo in una dichiarazione esplicita, ma anche in qualsiasi altro fatto, compresa una manifestazione tacita di volontà, che implichi, comunque, l'ammissione dell'esistenza del diritto della controparte.

Cass. civ. n. 576/1994

Il riconoscimento dell'altrui diritto, che ne interrompe la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c., non esige formule speciali e può risultare - secondo un accertamento riservato al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici o da errori di diritto - da qualsiasi inequivoca manifestazione di volontà, ancorché non esplicita, del debitore, purché sopravvenuta allorché la prescrizione ha già iniziato il suo corso. Lo stesso riconoscimento, inoltre, costituendo un atto non eccedente l'ordinaria amministrazione, ha efficacia interruttiva, in virtù dell'apparenza del diritto e della tutela dell'affidamento del terzo, ancorché, nel caso in cui il debitore sia un ente a struttura articolata provenga da organo che, investito della cura degli interessi cui l'atto stesso si riconnette, sia peraltro privo della rappresentanza esterna dell'ente. (Nella specie, la Suprema Corte, confermando, sul punto, l'impugnata sentenza, ha disatteso la tesi dell'ente Ferrovie dello Stato circa l'inidoneità di circolari amministrative aziendali a configurare atti di riconoscimento del diritto dei dipendenti a differenze retributive a titolo di compenso per lavoro straordinario).

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Consulenze legali
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Enzo D. M. chiede
mercoledì 18/07/2018 - Abruzzo
“Ho degli anni di contribuzione alla cassa professionale non pagati e oramai prescritti (anche da circa 20 anni).
Adesso la Cassa mi propone un piano di rateizzazione globale dei contributi non versati, comprese le annualità già prescritte. Nel modulo di domanda dovrei dichiarare di riconoscere interamente il debito e di rinunciare a qualsiasi azione.
In pratica l'atto di riconoscimento del debito (art. 1988 c.c.) incardinerebbe come conseguenza, anche tacita, la rinuncia alla prescrizione scaduta (art. 2937 c.c.) e interromperebbe quella ancora in corso (art. 2944 cc).
Il mio quesito è questo, accettando e sottoscrivendo il piano e poi magari per problemi economici pago solo qualche rata e non pago più che succede? La Cassa potrebbe azionare la riscossione forzosa anche dei crediti che erano precedentemente prescritti?
Da quello che ho potuto capire, in caso di decadenza del piano di dilazione, la Cassa non potrebbe pretendere la riscossione delle annualità che erano prescritte in virtù del riconoscimento del debito (negozio giuridico con effetto non novativo secondo il tenore letterale dell'art. 1988 cc).
Potrebbe invece farlo in forza della rinuncia alla prescrizione scaduta?”
Consulenza legale i 24/07/2018
Per dovere di chiarezza, si osserva innanzitutto come la domanda, in realtà, sia mal posta: il riconoscimento di debito, infatti, e la rinuncia alla prescrizione, nel caso di specie non sono due atti negoziali distinti: la rinuncia alla prescrizione non è che l’effetto implicito del riconoscimento di debito.
Non è corretto, dunque, scindere gli effetti dei due atti, per cui il riconoscimento di debito non avrebbe effetto novativo dell’obbligazione mentre la rinuncia alla prescrizione (forse) no.

Ciò doverosamente premesso, il ragionamento va condotto esclusivamente in merito agli effetti della rinuncia alla prescrizione operata – come già detto – implicitamente con il riconoscimento del debito contributivo.
Ora, non c’è purtroppo un articolo di legge che risponda in maniera diretta al quesito che ci occupa: possiamo, tuttavia, evincere la soluzione al problema dal combinato disposto delle varie norme di riferimento in materia di prescrizione, ovvero l’art. 2937 c.c. (sulla rinuncia alla prescrizione ed in forza del quale il riconoscimento di debito vale pacificamente quale rinuncia implicita alla prescrizione), l’art. 2944 c.c. (che stabilisce l’interruzione della prescrizione quale effetto del riconoscimento del debito), l’art. 2945 c.c. (sugli effetti dell’interruzione) ed infine l’art. 2934 c.c. (sul decorso del termine iniziale di prescrizione).

In primo luogo va chiarito che, mentre la rinuncia (nel nostro caso, il riconoscimento di debito) fatta mentre ancora la prescrizione non è maturata ne interrompe semplicemente il decorso, più propriamente quella che interviene quando la prescrizione è già maturata vale come rinuncia a far valere la prescrizione (2937 c.c.).

Il riconoscimento di debito rientra tra le cause tipiche interruttive della prescrizione (2944 c.c.).
Quindi, anche se nel nostro caso il riconoscimento in questione – valevole, lo si ripete, quale rinuncia alla prescrizione – è stato successivo al maturare della prescrizione stessa, è presumibile, logico e coerente che l’effetto che ne consegue sia lo stesso della rinuncia, ovvero quello interruttivo.

La rinuncia alla prescrizione comporta, infatti, l’effetto di cui all’art. 2945 c.c., ovvero l’interruzione della prescrizione stessa ed il suo decorrere ex novo (il termine ricomincia a decorrere dall’inizio).

Ebbene, anche la rinuncia successiva, ad avviso di chi scrive, avrebbe come effetto quello di far decorrere nuovamente la prescrizione dal momento del riconoscimento del debito.

Se così non fosse, in effetti, non avrebbe alcun senso la norma di cui all’art. 2937 c.c.: se il debitore, insomma, decide di riconoscere il debito nonostante abbia potuto avvalersi dei vantaggi dell’intervenuta prescrizione (quindi rinuncia consapevolmente a tali vantaggi), a tutto beneficio del creditore, non sarebbe corretto né coerente che tale situazione potesse nuovamente mutare a svantaggio del creditore stesso a seguito di nuova, diversa ed arbitraria decisione del debitore.

Si consideri poi quanto previsto dall’art. 2934 c.c., ovvero che la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere: il riconoscimento del debito implica che, da quel momento, il diritto possa essere nuovamente fatto valere dal creditore in passato rimasto inerte. Pertanto, è da tale momento che decorrerà un nuovo termine di prescrizione (e ciò è inevitabile: non è consentito nel nostro ordinamento l’esercizio di un diritto senza termini di durata, salvo che nei casi espressamente e tassativamente previsti dalla legge).

La rinuncia, infine, secondo gli studiosi del diritto, è un atto “abdicativo”, ovvero dismissivo del diritto ad essere liberati dalla pretesa altrui e/o del diritto ad opporre a controparte l’eccezione di prescrizione.
Questo significa, che, con la rinuncia, si perde definitivamente (e non si può riacquistare più) la possibilità di liberarsi da qualsiasi obbligo nei confronti di chi fa valere un diritto nei nostri confronti.

Tutto ciò premesso e considerato, la risposta al quesito, ad avviso di chi scrive, non può che essere negativa: il debitore non potrà eccepire nuovamente l’intervenuta prescrizione – agli effetti della quale, lo si ripete, egli ha ormai già rinunciato – nel caso di inadempimento.


I. C. chiede
mercoledì 09/11/2022 - Lombardia
“Buongiorno,<br />
vorrei sapere se la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle cessioni del credito in blocco, inerenti a debiti bancari, interrompe la prescrizione decennale.<br />
Grazie.<br />
<br />
Consulenza legale i 14/11/2022
Affinché si verifichi l’interruzione della prescrizione è necessario che:
  • il titolare compia l’esercizio del suo diritto inizi un giudizio e/o compia un atto per mettere in mora il debitore o con cui dichiari di voler promuovere un procedimento arbitrale. Le cause di interruzione sono tassativamente quelle elencate nell’art. art. 2943 del c.c.;
  • il soggetto passivo riconosca il diritto altrui come previsto dall'art. art. 2944 del c.c. (ad esempio con una promessa di pagamento, la domanda di dilazione, ecc.)
La solo pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle cessioni del credito in blocco non fa sì che avvenga l’interruzione della prescrizione bensì dà notizia dell’avvenuta cessione.

Franco D. chiede
martedì 29/06/2021 - Lazio
“Caio e Sempronia acquistarono con atto notarile nel 1965 due lotti fabbricabili, separati da un terzo lotto posto tra i due di proprietà di Tizio. ( I lotti tutti e tre sono uguali ed erano gravati da usi civici a favore di un ente pubblico e legittimati).

Nel 1970 Caio e Sempronia decisero di costruire un unico fabbricato utilizzando uno dei due lotti di proprietà ed il lotto confinante di Tizio che, a seguito dell'accordo verbale, costruì due anni dopo sul rimanente lotto di Caio e di Sempronia; nella sostanza ci fu uno scambio di lotti verbale e quindi senza contratto notarile.
In conseguenza dell'accordo mai ci fu una rivendicazione tra le parti per i lotti di terreno bonariamente scambiati e per i fabbricati costruiti sopra.

Nelle dichiarazioni di successione a Caio ( 1986 ) e a Sempronia (2009) l'unico erede inserì le quote di proprietà dei lotti e dei fabbricati non come possedute ma come derivanti da atti di proprietà dei lotti di terreno e la stessa cosa fecero gli eredi di Tizio (1990)

Fin dall'edificazione ciascuno, continuamente e indisturbato, ha autonomamente e liberamente gestito, eseguito progetti, sanatorie, locato, utilizzato e pagata ogni spesa e tassa per il fabbricato che ha costruito ed utilizzato anche se su lotto non di proprietà.

Nel 2017 le parti decisero di procedere all' affrancazione, (necessaria per usucapire) dall'ente pubblico concedente, con un unico atto notarile, i lotti di cui erano legittimamente intestatari; anche dopo questo atto le parti continuarono come in precedenza senza alcuna rivendicazione.

Concludendo:
1) Dopo le dichiarazioni di successione, eseguite da ciascuna parte non con l'inserimento dei fabbricati costruiti e posseduti, ma solo di quelli posti sui terreni di proprietà, anche se dagli stessi non costruiti e non posseduti, l'usucapione è proseguita o c'è stata interruzione?

2) Dopo che ciascuno ha affrancato ,nel 2017, il lotto di terreno di cui è proprietario per legittimazione, l'usucapione è proseguita o c'è stata interruzione?

3) Se non vi è stata interruzione dell'usucapione si può procedere giudizialmente al fine di ottenere l'intestazione dei fabbricati edificati e da sempre liberamente posseduti sui lotti di terreno non di proprietà ?

4) Nel caso ci fosse stata interruzione ma volendo comunque gli eredi di Caio e Sempronia ricorrere al giudice, se la parte avversa non si oppone e non si costituisce posso comunque ottenere l'intestazione dei beni per usucapione?”
Consulenza legale i 06/07/2021
Il caso esposto chiama in causa, contestualmente, due diversi modi di acquisto a titolo originario della proprietà, ossia l’accessione e l’usucapione.
Generalmente chi costruisce un immobile su terreno di proprietà altrui rischia di non poterne essere considerato proprietario, in quanto per il principio dell’accessione, sancito dagli artt. 934 e ss. c.c., l’immobile diventa ipso iure di proprietà di colui che è titolare del terreno.

L’acquisto della proprietà per accessione, infatti, avviene per il solo fatto che la costruzione è stata realizzata su quel determinato terreno, senza necessità di stipulare alcun contratto o altro atto notarile e senza che occorra una manifestazione di volontà per mezzo della quale il proprietario debba dichiarare di voler ritenere ciò che è stato costruito sul suo terreno.
Le norme sopra citate distinguono poi a seconda che la costruzione sia stata realizzata con materiali propri oppure altrui.

Se la costruzione viene realizzata con materiali propri, l’accessione è integrale, nel senso che il proprietario del terreno diventa proprietario esclusivo dell’immobile considerato in modo integrale.
Se la costruzione viene realizzata con materiali altrui, il proprietario dei materiali, entro sei mesi dal giorno in cui ha avuto notizia dell’incorporazione, può chiedere che i materiali utilizzati per la costruzione vengano separati dal terreno, purché da questa separazione non derivi un grave danno all’opera.
Se ciò non è possibile, ovvero se la separazione non è richiesta o non può realizzarsi senza arrecare grave danno all’opera costruita, il proprietario del terreno ne deve pagare il valore.

L’effetto automatico dell’acquisto può essere evitato soltanto se tra proprietario del terreno e proprietario della costruzione si procede alla stipula di un apposito contratto, il quale, dovendo produrre effetti reali (ossia il trasferimento del diritto di proprietà sull’immobile) necessita della forma dell’atto pubblico o scrittura privata autenticata e della successiva trascrizione.
Nel caso in esame nessun atto notarile risulta essere stato posto in essere tra le parti, il che ha comportato la piena operatività del principio dell’accessione, con la conseguenza che la porzione di fabbricato realizzato da Caio e Sempronia sul terreno di proprietà di Tizio è divenuto automaticamente di proprietà di quest’ultimo (e viceversa).

Stando così le cose e non essendo le parti interessate in possesso di alcun titolo formale per vedersi riconosciuta la proprietà dei fabbricati di cui, per questi lunghi anni, hanno avuto il possesso esclusivo, il problema che si pone non può che essere quello, come accennato all’inizio, della compatibilità dell’istituto giuridico dell’accessione con quello dell’usucapione.
Ebbene, secondo la giurisprudenza (cfr. in particolare Cass., Sez. II civ., sentenza 10 marzo 2011 n. 5739), ai fini dell’acquisto della proprietà della costruzione eseguita su fondo altrui, accessione ed usucapione non agiscono allo stesso modo.
In particolare, secondo quanto detto nella prima parte di questa consulenza, mentre l’accessione si perfeziona nel momento stesso in cui la costruzione viene realizzata, l’usucapione congiunta sia del suolo di proprietà altrui che del manufatto che su di esso è stato realizzato si può verificare soltanto dopo il decorso del termine di venti anni, come prescritto dall’art. 1158 del c.c..

Ciò significa che l’usucapione non esclude l’operatività dell’accessione, ma si limita soltanto a farne venir meno gli effetti a causa del successivo acquisto della proprietà e del suolo.
Così, se chi ha costruito sul fondo altrui ha posseduto la costruzione per il tempo necessario a determinare l’usucapione, l’acquisto della proprietà dell’opera per accessione a favore del proprietario del fondo viene meno per successivo acquisto della proprietà della costruzione e del suolo per usucapione.
Il possesso ad usucapionem, tuttavia, per l’art. 1158 c.c. deve essere un possesso “continuato”, oltre che pacifico e non violento.
In questo caso, mentre non si discute sul suo carattere pacifico e sulla assenza di ogni forma di clandestinità, avendo le parti contrapposte goduto degli immobili alla luce del sole, dei dubbi, invece, si pongono per la sua continuità.

Per l’interruzione del possesso ad usucapionem, infatti, l’art. 1165 c.c. richiama le norme sull’interruzione della prescrizione, in quanto compatibili con l’usucapione; da ciò ne consegue che l’usucapione è interrotta dall’atto con il quale il proprietario agisce in giudizio contro il possessore per recuperare il possesso della cosa e dal riconoscimento da parte del possessore del diritto altrui.
Ora, mentre nessuna azione è stata posta in essere dai proprietari del suolo per recuperare il possesso dei rispettivi fondi, la stessa cosa non può dirsi per l’interruzione dovuta al riconoscimento da parte del possessore del diritto altrui, essendo in dubbio se debba riconoscersi o meno un tale effetto sia alle dichiarazioni di successione presentate dagli eredi dei proprietari originari sia al successivo atto di affrancazione, anch’esso stipulato da ciascuno dei proprietari per i diritti di rispettiva pertinenza.

La norma da prendere in considerazione, al fine di stabilire se ai predetti atti debba o meno attribuirsi efficacia interruttiva del termine utile per usucapire, è l’art. 2944 del c.c., rubricato appunto “Interruzione per effetto di riconoscimento”.
Della corretta interpretazione di tale norma si è in diverse occasioni occupata la giurisprudenza di legittimità, giungendo alla conclusione che il riconoscimento è sì idoneo ad interrompere la prescrizione, ma richiedendo che il soggetto con l'atto ricognitivo manifesti la volontà di attribuire il diritto reale al suo titolare.
In particolare, secondo Cass. civ. Sez. II, sentenza n. 2520 dell’1 marzo 1993, “Ai fini della configurabilità del riconoscimento del diritto del proprietario da parte del possessore, idoneo ad interrompere il termine utile per il verificarsi dell'usucapione, ai sensi degli art. 1165 e 2944 c.c., non è sufficiente un mero atto o fatto che evidenzi la consapevolezza del possessore circa la spettanza ad altri del diritto da lui esercitato come proprio, ma si richiede che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare”.
Nello stesso senso si segnalano:
- Cass. civ. Sez. II sent. N. 2590 del 25.03.1997, in cui si afferma: “L'applicabilità all'usucapione delle disposizioni relative alla sospensione e all'interruzione della prescrizione estintiva, ex art. 1165 c.c. ha come limite la compatibilità di tali disposizioni con la peculiare natura dell'istituto. Ne discende che, ai fini dell'interruzione del termine per usucapire è necessario che il possessore manifesti la volontà di attribuire al suo titolare il diritto reale da lui esercitato come proprio, non essendo sufficiente la consapevolezza della spettanza ad altri di tale diritto.
- Cass. civ. Sez. II, Ordinanza, 26/10/2018, n. 27170, in cui è detto: “Ai fini della configurabilità del riconoscimento del diritto del proprietario da parte del possessore, idoneo a interrompere il termine utile per il verificarsi dell'usucapione, ai sensi degli artt. 1165 e 2944 c.c., non è sufficiente un mero atto o fatto che evidenzi la consapevolezza del possessore circa la spettanza ad altri del diritto da lui esercitato come proprio, ma si richiede che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare. Costituendo la c.d. volontà "attributiva" del diritto un requisito normativo del riconoscimento, questa può normalmente desumersi dall'essere state intavolate trattative con i titolari del diritto di proprietà ai fini dell'acquisto in via derivativa, restando invece esclusa quando tali iniziative siano ispirate dalla diversa volontà di evitare lungaggini giudiziarie per l'accertamento dell'usucapione, ovvero di prevenire in via conciliativa la relativa lite”.

Quanto sostenuto nelle pronunce della S.C. sopra riportate si ritiene possa essere più che sufficiente per escludere il riconoscimento di una efficacia interruttiva agli atti a cui si fa riferimento nel quesito, dovendosi tuttavia precisare che resta sempre compito del giudice di merito valutare se una dichiarazione o un fatto costituisca riconoscimento ai sensi dell'art. 2944 del c.c. e valga ad interrompere la prescrizione, conducendo un’indagine che non è neppure sindacabile in Cassazione (tranne che sotto il profilo della correttezza logica e giuridica della motivazione), se immune da errori di diritto e da vizi logici o se adottata con motivazione sufficiente e non contraddittoria.

Sulla base di quanto fin qui sostenuto, si può adesso dare risposta alle singole domande poste:
  1. DOMANDE nn. 1 e 2: sia le dichiarazioni di successioni che la successiva affrancazione, correttamente eseguite perché non potevano che rispecchiare i titoli di provenienza posseduti, non possono configurarsi come atti interruttivi del termine ventennale richiesto per il maturarsi dell’usucapione, non incidendo in alcun modo sull’animus di continuare a possedere ininterrottamente l’immobile.
  2. DOMANDA n. 3: è possibile adesso agire in giudizio per far dichiarare l’intervenuta usucapione della porzione di fabbricato realizzata sul suolo di esclusiva proprietà di Tizio
  3. DOMANDA n. 4: l’interruzione della prescrizione, anche se può essere provata con qualsiasi mezzo e non è soggetta ai limiti della prova testimoniale, deve necessariamente essere eccepita dalla parte che interesse contrario al maturarsi dell’usucapione.
Pertanto, se gli eredi di Tizio non si oppongono (eccependo l’interruzione del termine per usucapire) o non si costituiscono, il giudice non potrà che riconoscere l’intervenuta usucapione in favore degli eredi di Caio e Sempronia.