Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 9903 del 15 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La cancellazione della societā dal registro delle imprese ha efficacia estintiva ai sensi dell'art. 2495 c.c. e provoca l'interruzione del giudizio. Una societā cancellata č priva di titolaritā del diritto o del rapporto giuridico dedotto in giudizio, né ha legittimazione processuale attiva o passiva.

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