(massima n. 1)
La cancellazione della societā dal registro delle imprese ha efficacia estintiva ai sensi dell'art. 2495 c.c. e provoca l'interruzione del giudizio. Una societā cancellata č priva di titolaritā del diritto o del rapporto giuridico dedotto in giudizio, né ha legittimazione processuale attiva o passiva.