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Articolo 2955 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Prescrizione di un anno

Dispositivo dell'art. 2955 Codice Civile

Si prescrive in un anno il diritto:

  1. 1) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore;
  2. 2) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese [2099](1);
  3. 3) di coloro che tengono convitto o casa di educazione e d'istruzione, per il prezzo della pensione e dell'istruzione(2);
  4. 4) degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti nella loro qualità;
  5. 5) dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio(3);
  6. 6) dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali.

Note

(1) Attraverso la sentenza del 10 giugno 1966, n. 63, la Corte Costituzionale ha definito questo numero costituzionalmente illegittimo, in relazione alla parte dove consente che la prescrizione del diritto alla retribuzione scorra anche nel corso del rapporto lavorativo. Si è pertanto stabilito che, durante tale periodo, il termine prescrizionale rimane fermo e riprende a decorrere dal momento della cessazione del medesimo, evitando in tal modo di configurare una ulteriore debolezza in capo al lavoratore, già in una posizione di inferiorità psicologica rispetto al proprio datore (v. nota 5 art. 2948).
(2) La corrente giurisprudenziale prevalente ha nella prassi stabilito la non necessarietà che l'istruzione in questione venga eseguita nel medesimo istituto dove gli studenti risultano alloggiati, sempre che si tratti di un istituto in cui effettivamente siano presenti esclusivamente studenti.
(3) In questo caso si è affermato che tale termine prescrizionale breve annuale possa avere luogo solo in relazione a contratti di compravendita stipulati tra commercianti al minuto e consumatori.

Ratio Legis

La norma in esame, al pari della precedente (v. art. 2954), delinea delle ipotesi di prescrizione presuntiva per poter assicurare al debitore la possibilità di provare, anche a distanza di tempo, l'adempimento di un debito relativo al compenso di determinate prestazioni.

Spiegazione dell'art. 2955 Codice Civile

Le varie prescrizioni di un anno
Questo articolo — se si eccettua alcune innovazioni che saranno messe in opportuno rilievo — si riallaccia all'abrogato 2139, di fui riproduce anche lo stesso termine prescrizionale, e al par di esso si riveste di carattere restrittivo, nel senso che l'indicazione delle persone, nei cui riguardi si applica la prescrizione di un anno, è tassativa.
1) Gli insegnanti (l'art. 2139 menzionava i professori, maestri e ripetitori di scienze, lettere ed arti), per subire la breve prescrizione annuale, devono aver impartito le lezioni a giorni,mesi od ore. Sono dunque esclusi dall'articolo in esame i crediti per lezioni fissate a tempo più lungo di un mese, per i quali provvede il successivo art. 2956. Così esclusi anche ne sono i crediti degli insegnanti stipendiati dallo Stato, dalle Province e dai Comuni, per 1 quali vigono particolari norme.
2) La categoria dei prestatori di lavoro, i cui diritti per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese sono colpiti dalla prescrizione in esame, è più estensiva di quella dei domestici, operai e giornalieri, di cui parlava l'art. 2139 ult. cpv. ; ma, come in questo, anche nell'art. che si commenta si ha riguardo alla locatio operarum e non alla locatio operis, nella quale più che la figura del prestatore di lavoro, si delinea quella dell' imprenditore. Il fondamento della prescrizione breve che colpisce i diritti dei prestatori di lavoro sta nel fatto che costituendo le mercedi loro corrisposte il mezzo con cui essi provvedono al proprio sostentamento, risponde a realtà ritenere che quelle retribuzioni vengano riscosse subito, appena sorto il diritto.
3) Questa prescrizione cui vanno soggetti coloro che tengono convitto o casa di educazione e di istruzione — così come per il n. 4 dell'art. 2139 — per il prezzo della pensione o dell'istruzione, colpisce anche le spese sostenute per curare l'educazione, l'istruzione o per assicurare l'alloggio ai convittori ed allievi.
4) Il n. 2 dell'art. 2139 dichiarava colpite dalla stessa prescrizione di un anno le azioni degli uscieri, per la mercede degli atti che notificavano e delle commissioni che eseguivano ; il n. 4 dell'articolo in esame è soggettivamente ed obbiettivamente più generico, poiché indica solo gli ufficiali giudiziari e il compenso degli atti che costoro compiono nella loro qualità, di guisa che, data questa ampia terminologia, per i primi devono considerarsi non soltanto quelli dell'Autorità giudiziaria, ma come già, del resto, per il codice del '65 anche quelli addetti ad altre magistrature sia ordinarie che speciali ; Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Giunta provinciale amministrativa, Commissioni mandamentali, comunali e provinciali costituite per pronunciarsi su materia contenziosa, e quanti, presso determinati uffici, hanno incarico di dare esecuzione, in modo specifico, ad atti o provvedimenti ; ma pure generico, di compenso non può farsi comprendere quanto agli ufficiali giudiziari dovesse eventualmente spettare per atti : commissioni a essi compiuti non per e nella loro qualità, perciò tale presupposto costituisce il requisito soggettivo ed oggettivo per potersi applicare la prescrizione annuale.
5) Sottoposti alla stessa prescrizione di un anno — non diversamente dall'art. 2139 abrogato - sono i diritti dei commercianti per il prezzo delle merci vendute a persone che non ne facciano commercio. Questa norma, che ha riguardo tanto al creditore quanto al debitore, si fonda sulla legittima presunzione che, essendo le merci vendute a chi non ne fa commercio, il prezzo relativo viene corrisposto subito o, nel caso in cui il commerciante abbia aperto un conto corrente col suo cliente, mai oltre il semestre, quando diverso termine non sia convenuto tra le parti o sia stabilito dagli usi (art. 1831).
6) Per la norma in esame, stabilita nel venditore la qualità di commerciante, la prescrizione di un anno potrà applicarsi tutte le volte che il compratore non abbia acquistata la merce per rivenderla ; di guisa che mentre in tale ipotesi non si applica il n. 5, questo, invece, dovrà applicarsi anche se chi acquista la merce, sempre per non rivenderla, sia un commerciante, dal momento che non è tale condizione soggettiva il solo presupposto della prescrizione presuntiva.
7) Quest'ultima categoria di persone (farmacisti) sottoposte alla prescrizione di un anno per il credito derivante dalla vendita dei medicinali, era, invece, dal codice del '65 indicata accanto a quella dei medici e chirurghi, a danno dei quali correva una prescrizione di tre anni. Una pressoché identità di natura tra l'attività che esercita il farmacista e quella del commerciante ha indotto il nuovo legislatore a comprendere il diritto del primo nella stessa categoria, sottoposta alla prescrizione di un anno, in cui è collocato il diritto del secondo.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

1209 In tema di prescrizioni presuntive, l'art. 2954 del c.c. amplia l'ambito dell'art. 2138 del codice del 1865, estendendo la prescrizione di sei mesi al diritto di tutti coloro che danno alloggio anche senza pensione. Non v'è ragione, infatti, data la sostanziale identità di prestazioni, che per il diritto di costoro sia stabilito un termine di prescrizione diverso da quello stabilito per il diritto degli albergatori e degli osti. Nell'art. 2955 del c.c. ho riprodotto, con più corretta formulazione, l'art. 2139 del codice anteriore, ricomprendendo nella prescrizione di un anno il diritto dei farmacisti per il prezzo dei medicinali. Per tale diritto il codice del 1865 (art. 2140, secondo capoverso) stabiliva invece il termine di tre anni; mi è sembrato però, avuto riguardo alla natura dell'attività che svolge il farmacista, che il diritto stesso fosse da assoggettare al medesimo termine di prescrizione del diritto dei commercianti per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio. Ho inoltre esteso la prescrizione di un anno al diritto di tutti i prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese, allontanandomi così dal codice precedente, che menzionava soltanto i domestici, gli operai e i giornalieri.

Massime relative all'art. 2955 Codice Civile

Cass. civ. n. 38591/2021

La prescrizione presuntiva contemplata dall'art. 2955, n. 5, c.c., in relazione al credito del commerciante "per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio", si riferisce alle alienazioni "al minuto" di beni di largo e generalizzato consumo, personale e familiare, tipiche dei rapporti della vita quotidiana instaurati senza formalità e contrassegnati normalmente dal pagamento immediato, o quasi, in unica soluzione, del corrispettivo, senza rilascio di quietanza.

Cass. civ. n. 17071/2021

In tema di prescrizioni presuntive, mentre il debitore eccipiente è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito e può fornire tale prova solo deferendo il giuramento decisorio o avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dal debitore, che l'obbligazione non è stata estinta.

Cass. civ. n. 10668/2014

Il termine prescrizionale di un anno, di cui all'art. 2955, primo comma, n. 2, cod. civ., si applica ai soli crediti del lavoratore riferiti al corrispettivo della prestazione lavorativa, che sia pagato per periodi non superiori ad un mese, con la conseguenza che è escluso, dall'ambito di applicazione della prescrizione presuntiva, il credito del lavoratore relativo alla ripetizione di una sanzione pecuniaria inefficace.

Cass. civ. n. 24759/2013

La prescrizione presuntiva contemplata dall'art. 2955, n. 5, c.c., in relazione al credito del commerciante "per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio", si riferisce alle alienazioni "al minuto" di beni di largo e generalizzato consumo, personale e familiare, tipiche dei rapporti della vita quotidiana instaurati senza formalità e contrassegnati normalmente dal pagamento immediato, o quasi, in unica soluzione, del corrispettivo, senza rilascio di quietanza.

Cass. civ. n. 7640/2012

In tema di prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore, l'onere di provare la sussistenza del requisito occupazionale della stabilità reale, ai fini della decorrenza del termine in costanza di rapporto di lavoro grava sul datore di lavoro, che tale decorrenza eccepisca, dovendosi ritenere, alla luce della tutela ex art. 36 Cost., che la sospensione in costanza di rapporto costituisca la regola e l'immediata decorrenza l'eccezione. Né, in senso contrario, rileva il diverso principio, operante nelle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa del licenziamento, secondo il quale, a fronte della richiesta di tutela reale del lavoratore, spetta al datore di lavoro la prova dell'assenza della suddetta condizione, che rileva quale fatto impeditivo del diritto del lavoratore alla reintegrazione.

Cass. civ. n. 5809/2010

In tema di decorso del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro, occorre avere riferimento alla stabilità del rapporto medesimo in relazione non già alla qualifica formalmente riconosciuta al lavoratore, ma in relazione alla qualifica rivendicata in giudizio, dovendo determinarsi il regime di stabilità del rapporto in relazione alla disciplina legale che il lavoratore potrebbe far valere piuttosto che a quella illegittimamente imposta dal datore di lavoro. Ne consegue che, ove il dipendente abbia chiesto il riconoscimento della qualifica di dirigente, incompatibile con la stabilità reale, la prescrizione non decorre, purché si tratti di riconoscimento della dirigenza apicale e non di fonte meramente contrattuale (c.d. "pseudo dirigenza"), per la quale permangono le garanzie di legge contro il licenziamento illegittimo.

Cass. civ. n. 19864/2009

L'obbligo, imposto al datore di lavoro dalla L. 5 gennaio 1953, n. 4, di effettuare i pagamenti delle retribuzioni tramite cedolini paga, non interferisce in alcun modo con la disposizione di cui all'art. 2955, comma primo, n. 2, c.c., né con quella di cui all'art. 2956, comma primo, n. 1, c.c., in tema di prescrizioni presuntive, attenendo detto obbligo all'aspetto pubblicistico del rapporto di lavoro, in funzione di controllo della regolarità degli adempimenti fiscali e contributivi connessi con il rapporto medesimo, mentre la disciplina delle prescrizioni presuntive riguarda i profili privatistici del rapporto. Ne consegue che la prescrizione presuntiva si applica anche ai rapporti di lavoro formalizzati per i quali il pagamento della retribuzione è accompagnato da consegna di busta paga, senza che da ciò possa derivare un pregiudizio per il lavoratore, la cui posizione resta garantita dalla declaratoria di incostituzionalità della norma (operata con la sentenza n. 63 del 1966 della Corte Costituzionale) nella parte in cui consentiva che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorresse durante il rapporto di lavoro, ferma la possibilità, in sede di giudizio, di deferire alla controparte che abbia eccepito la prescrizione presuntiva il giuramento decisorio.

Cass. civ. n. 7251/2006

Ai fini dell'applicazione della prescrizione presuntiva annuale del diritto dei commercianti per il prezzo delle merci vendute prevista dall'art. 2955 n. 5 c.c., è necessario che il compratore non faccia commercio delle merci acquistate (indipendentemente dalla sua qualità o meno di commerciante), nel senso che egli deve destinarle al consumo od all'uso proprio e della propria famiglia, e non le destini, invece, in via immediata, al commercio con attività di scambio né a rendere possibile, a preparare e ad attuare il commercio esercitato professionalmente o la speculazione, anche singola, presumendosi, per l'appunto, che in tale tipo di rapporti, non essendo possibile ritrarre dalle merci il mezzo per pagare il prezzo in epoca più o meno vicina, il pagamento del corrispettivo avvenga immediatamente ed in unica soluzione, senza il rilascio di quietanza. (Nella specie, sulla scorta dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto l'operatività della suddetta prescrizione presuntiva, con riferimento al pagamento del prezzo relativo alla fornitura di carburante destinato esclusivamente al consumo e all'uso proprio dell'acquirente e della sua famiglia).

Cass. civ. n. 19183/2003

La prescrizione presuntiva annuale prevista dall'art. 2955 c.c. dei crediti dei commercianti per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio, né deve destinarle ad impieghi produttivi, non può essere esclusa qualora abbia comportato formalità di documentazione consistenti soltanto nella redazione di scritture contabili, circostanza che non vale ad escludere che si tratti di normale vendita al minuto.

Cass. civ. n. 5535/2003

La prescrizione presuntiva annuale dei crediti dei commercianti di cui all'art. 2955 n. 5 c.c., non opera quando siano stati pattuiti dalle parti il differimento del saldo previo versamento di uno o più acconti o il frazionamento del pagamento in quanto in entrambi i casi il corrispettivo viene versato in più soluzioni, essendo il pagamento del prezzo della merce diluito nel tempo a seguito di un accordo tra le parti, e si è pertanto al di fuori di quei rapporti aventi ad oggetto l'acquisto al minuto di beni di largo consumo che si contraddistinguono per l'esaurirsi del pagamento in un unico atto, compiuto senza alcuna formalità o pattuizione specifica. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che, avendo ritenuto prescritto il credito vantato da una società nei confronti di una dipendente per l'acquisto di un divano, non aveva detratto la relativa somma dalla differenza retributiva richiesta dalla dipendente).

Cass. civ. n. 9825/1998

Le prescrizioni brevi e presuntive, ex artt. 2955 n. 2 e 2956 n. 1, c.c., continuano ad operare anche in materia di rapporti di lavoro subordinato, salva la diversa decorrenza in funzione della stabilità del rapporto, senza che al riguardo si prospettino profili di incostituzionalità in riferimento agli articoli 3, 4 e 36 Cost.

Cass. civ. n. 5008/1995

La prescrizione presuntiva annuale prevista dall'art. 2955 n. 5 c.c. dei crediti dei commercianti per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio, né deve destinarle ad impieghi produttivi, non può trovare applicazione se la vendita, pur rientrando in tale paradigma, sia stata stipulata per iscritto o le parti abbiano espressamente pattuito la dilazione od il frazionamento della solutio, così da escludere che si tratti di una normale vendita al minuto, in cui il pagamento avviene di solito in moneta contante alla consegna della merce o comunque a brevissimo termine e senza rilascio di quietanza. Pertanto, l'operatività della prescrizione de qua non può essere esclusa per il solo fatto che sia stato sottoscritto un buono di consegna, trattandosi di un documento esclusivamente attinente alla prova della ricezione della merce.

Cass. civ. n. 9494/1994

La prescrizione presuntiva annuale del diritto dei commercianti relativamente al prezzo delle merci vendute (art. 2955, n. 5, c.c.) è applicabile soltanto a quei rapporti di compravendita tra commercianti al minuto e consumatori, aventi ad oggetto cose destinate ad uso personale dell'acquirente. Non rientra pertanto nell'ambito di applicazione della norma la vendita di cose destinate ad attività produttiva (fattispecie; vendita di una betoniera ad un imprenditore edile).

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Marco C. chiede
venerdì 25/02/2011 - Lombardia

“Buongiorno,
gradirei sapere se la prescrizione annuale relativa al punto 3 della rt. 2955 CC si applica alle rette di mensa scolastica.
Esiste giurisprudenza?
Grazie.”

Consulenza legale i 25/02/2011

La fattispecie potrebbe essere così inquadrata giuridicamente. Tra il privato e l’azienda, che cura il servizio di refezione scolastica riservata agli alunni, intercorre un contratto di somministrazione.

Il prezzo della somministrazione dei pasti, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno, in relazione ai pasti consumati per ciascun periodo, configura una prestazione periodica, con connotati di autonomia nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, e deve ritenersi, pertanto, incluso nella previsione dell'art. 2948 del c.c., n. 4, con l'ulteriore conseguenza dell'assoggettamento a prescrizione breve quinquennale del relativo credito e non a quella annuale.

Non si rinvengono pronunce riguardanti casi simili.