Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 16300 del 17 giugno 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di proposizione della domanda nelle forme del procedimento sommario di cognizione, l'effetto interruttivo della prescrizione non può essere ricollegato al mero deposito del ricorso nella cancelleria ma si produce solo nel momento in cui l'atto introduttivo del giudizio, con la notificazione, perviene a conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) del destinatario.

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