Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 10205 del 17 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai soli fini della validitą e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della societą di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione nel Registro delle imprese. Decorso tale termine, il liquidatore della societą cancellata non č pił legittimato a rappresentare la societą nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, riprendendo pieno vigore la disciplina rinveniente dall'art. 2495 c.c.

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