(massima n. 1)
In tema di compravendita, le manifestazioni extragiudiziali di volontą del compratore, compiute nelle forme di cui all'art. 1219, comma 1 cod. civ., costituiscono, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, cod. civ., atti idonei ad interrompere la prescrizione dell'azione di garanzia per vizi, di cui all'art. 1495, comma 3, cod. civ., con l'effetto di determinare l'inizio di un nuovo periodo di prescrizione, ai sensi dell'art. 2945, comma 1, cod. civ.