(massima n. 1)
In caso di estinzione della societā contribuente anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, le eccezioni concernenti la violazione del contraddittorio endoprocedimentale di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 sono proponibili unicamente dai soci successori della societā e non anche dall'ex liquidatore, al quale l'avviso di accertamento č stato notificato al fine di far valere la sua responsabilitā, ai sensi degli artt. 2945 c.c. e 36 del d.P.R. n. 602 del 1973.