Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 8208 del 28 marzo 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

La disciplina dell'art. 1310, comma 2, c.c., sull'estensibilitā dell'interruzione della prescrizione agli altri condebitori solidali, va completata con la disciplina degli effetti della durata dell'interruzione contenuta nell'art. 2945 c.c., con la conseguenza che l'azione giudiziaria e la pendenza del relativo processo determinano l'interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti del condebitore rimasto estraneo al giudizio.

(massima n. 2)

Ai fini dell'estensione al o ai coobbligati dell'effetto interruttivo del corso della prescrizione di un atto rivolto contro un coobbligato, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c. non č richiesto che l'atto interruttivo - sia esso compiuto in via stragiudiziale o con la proposizione di un domanda - contenga l'individuazione e rappresentazione da parte del creditore che lo compie dell'esistenza dell'altro o degli altri coobbligati, rilevando unicamente l'oggettiva esistenza dell'obbligazione solidale. (Nella specie, la S.C. ha affermato che la domanda giudiziale proposta contro uno solo dei responsabili del sinistro aveva prodotto effetti interruttivi anche nei riguardi del Comune, benché la corresponsabilitā di questo non fosse stata dedotta).

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