(massima n. 1)
In materia di prescrizione, l'effetto interruttivo permanente derivante dalla notificazione di un atto giudiziario permane sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, anche se la sentenza non decide nel merito, ma risolve questioni processuali pregiudiziali, come l'incompetenza territoriale. L'effetto sospensivo, previsto dall'art. 2945, comma 2, cod. civ., viene meno solo in caso di estinzione del processo.