Cassazione civile Sez. II sentenza n. 19527 del 7 ottobre 2005

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di azione di riduzione delle donazioni e dei legati, qualora il testatore abbia disposto a titolo universale dell'intero asse ereditario, la condizione dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario è esclusa nell'ipotesi in cui il legittimario, essendo stato totalmente pretermesso, non assume, ai sensi dell'art. 467 secondo comma c.c., la qualità di chiamato all'eredità fino a quando l'istituzione testamentaria non venga ridotta nei suoi confronti; tale regola è stata da tempo estesa all'erede legittimo sul rilievo che, qualora il de cuius si sia spogliato in vita dell'intero patrimonio con atti di donazione, anche nella successione ab intestato può configurarsi la totale pretermissione del legittimario il quale, per l'assenza di beni relitti, si trovi nella necessità di esperire l'azione di riduzione a tutela del diritto sostanziale riconosciutogli dalla legge; infatti, la disposizione di cui all'art. 564 c.c., che subordina la proposizione dell'azione di riduzione delle donazioni e dei legati da parte del legittimario alla sua accettazione con beneficio d'inventario, salvo che le donazioni e i legati siano fatte a persone chiamate come coeredi, risponde alla ratio di evitare che la confusione dei patrimoni del de cuius e dell'erede impedisca al donatario e al legatario di verificare l'effettività della lesione della riserva e, inoltre, all'esigenza, di cui è fatta menzione nella relazione al progetto definitivo del codice civile, di evitare il contrasto logico ed insanabile fra la responsabilità illimitata dell'erede, nonché il suo obbligo di rispettare gli atti di disposizione del defunto, e l'azione di riduzione della liberalità.

(massima n. 2)

Qualora il de cuius abbia integralmente esaurito in vita il suo patrimonio mediante atti di donazione, sacrificando totalmente un erede necessario, il legittimario che intenda conseguire la quota di eredità a lui riservata dalla legge non ha altra via che quella di agire per la riduzione delle donazioni lesive dei suoi diritti, giacché – non sorgendo alcuna comunione ereditaria in assenza di un asse da dividere – egli solo dopo il vittorioso esperimento dell'azione di riduzione è legittimato a promuovere e a partecipare alle azioni nei confronti degli altri eredi per ottenere la porzione in natura del compendio ereditario. Pertanto, salva l'ipotesi in cui il legittimario totalmente pretermesso, facendo valere la nullità delle donazioni, anche eventualmente dissimulate sotto la figura di un negozio oneroso, intenda dimostrare che i beni non sono usciti dal patrimonio ereditario, deve essere qualificata come azione di riduzione quella dal medesimo esercitata per la declaratoria dell'inefficacia del trasferimento della proprietà dei beni anche se ad altro erede necessario, oltre che ad un terzo, non potendo egli agire nella mera qualità di successore legittimo del de cuius per il recupero all'asse ereditario di beni validamente donati.

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