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Articolo 740 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 29/01/2026]

Donazioni fatte all'ascendente dell'erede

Dispositivo dell'art. 740 Codice Civile

Il discendente che succede per rappresentazione deve conferire ciò che è stato donato all'ascendente, anche nel caso in cui abbia rinunziato all'eredità di questo(1).

Note

(1) La medesima regola si applica anche in caso di trasmissione del diritto di accettare l'eredità ai sensi dell'art. 479 del c.c.. In tal caso il trasmissario, accettata l'eredità, dovrà conferire i beni donati al trasmittente.

Ratio Legis

La norma, che rappresenta un'eccezione rispetto a quanto previsto dall'articolo precedente, si giustifica in considerazione del fatto che chi succede per rappresentazione prende il posto dell'ascendente, venendosi a trovare nella sua stessa posizione successoria anche per quanto riguarda l'obbligo di collazione.
Si evita in questo modo che i coeredi siano pregiudicati dalla rappresentazione.

Spiegazione dell'art. 740 Codice Civile

La prima ipotesi prevista dalla legge è che C succeda ad A per rappresentazione di B, pur avendo rinunciato alla sua eredità. Essa riproduce l’art. #1005# capoverso del precedente codice del 1865; non è, invece, riprodotto il primo comma, secondo cui il discendente che succeda per ragione propria al donante non è tenuto a conferire le cose donate al suo ascendente, ancorché ne avesse accettato l’eredità. In proposito, occorre rammentare che l’attuale codice, nella sua stesura definitiva, ha innovato l’istituto della rappresentazione, escludendo che il discendente possa succedere per ragioni proprie al donante: ciò non può più verificarsi se non quando sia istituito direttamente nel testamento.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

358 In correlazione alle modificazioni introdotte nell'istituto della rappresentazione, non ho riportato (art. 740 del c.c.) il primo comma dell'art. 279 del progetto, che escludeva l'obbligo del discendente di conferire la cosa donata al suo ascendente nell'ipotesi — ora non più realizzabile se non quando sia istituito direttamente nel testamento — che egli succecia per ragione propria al donante. Nello stesso art. 740 ho voluto contemplare con apposita norma l'obbligo dei discendenti legittimi del figlio naturale di conferire la donazione fatta al loro genitore secondo il principio fissato nell'art. 738. Naturalmente tale obbligo sussiste se tali discendenti concorrono con figli legittimi del de cuius. Infatti nel concorso dei figli naturali tra di loro non è ammesso l'obbligo della collazione e quindi tale obbligo non può sussistere neppure nei confronti dei discendenti di un figlio naturale che concorrano con altri figli naturali del de cuius.

Massime relative all'art. 740 Codice Civile

Cass. civ. n. 9066/2023

L'obbligo di collazione sussiste anche a carico di colui che subentra come erede all'originario coerede tenuto a collazione, anche in assenza dei presupposti della rappresentazione ovvero della "transmissio delationis".

Cass. civ. n. 2914/2020

La collazione postula l'accettazione dell'ereditā anche nella ipotesi di rappresentazione, non esistendo una diversificazione legislativamente prevista, nell'ambito dell'istituto della collazione, in ragione del fatto che l'obbligato sia il discendente diretto o colui che succede per rappresentazione, tant'č che la rubrica dell'art. 740 c.c. fa riferimento alle donazioni fatte all'ascendente dell'erede, presupponendo, dunque, tale qualifica. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 16/07/2015).

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Consulenze legali
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R. F. chiede
mercoledė 29/04/2026
“Quando una persona eredita per rappresentazione (figlio del figlio premorto del de cuius- cioè nipote del de cuius) in tema di donazioni si applica l’ art. 737 Cod. Civ. o l’ art. 740? Perché il Codice Civile prevede l’ art 740 quando già l’ art 737 che recita:
“I figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto cio' che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da cio' dispensati. La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile.”
Consulenza legale i 03/05/2026
Il rapporto sussistente tra gli artt. 737 e 740 c.c. è un rapporto che si può definire da genere a specie.
L’art. 737 c.c. definisce l’obbligo di collazione in termini generali, disponendo che i figli, i loro discendenti e il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione, diretta o indiretta (vengono, in sostanza, individuati sia i soggetti sia l’oggetto della collazione ereditaria).

L’art. 740 c.c., invece, è la norma specifica che regola il caso qui descritto, ed è volta ad evitare che la rappresentazione diventi un modo per aggirare la collazione.
Secondo quanto in essa disposto, il discendente che succede per rappresentazione deve conferire ciò che è stato donato al rappresentato (cioè al suo ascendente), anche nel caso in cui abbia rinunciato all’eredità di questo.
Le ragioni per cui questa norma è stata dettata riguardano sia i coeredi del rappresentato sia il rappresentante e, precisamente:
  1. quanto ai primi, si vuole evitare che questi possano subire un pregiudizio per il fatto che, in luogo del donatario, partecipino alla successione i suoi rappresentanti.
Infatti, se si applicasse ai rappresentanti la regola generale secondo cui il discendente è tenuto a conferire soltanto le donazioni a lui personalmente fatte (ex art. 739 del c.c.), i coeredi del rappresentato vedrebbero alterata la loro posizione giuridica, in quanto perderebbero il diritto alla collazione delle donazioni fatte al rappresentato che non viene alla successione;
  1. in relazione alla figura del rappresentante, invece, finalità della norma è quella di far sì che lo stesso possa conservare l’identica posizione giuridica del rappresentato, con la conseguenza che egli, da un lato, dovrà conferire - come si è prima detto - le donazioni fatte al rappresentato, mentre dall’altro lato non dovrà conferire le donazioni fatte direttamente a lui.

Un esempio pratico può valere a chiarire quanto appena detto: se Tizio, vedovo, nomina suoi eredi universali i figli Primo e Secondo e quest’ultimo rinuncia all’eredità, Terzo (figlio di Secondo) succederà per rappresentazione e dovrà conferire all’altro coerede Primo le donazioni fatte al padre Secondo, non anche le eventuali donazioni fatte direttamente a lui da Tizio.

Del resto, se Terzo potesse prendere la quota del padre Secondo senza considerare le donazioni che il padre aveva già ricevuto, finirebbe per ricevere più di quanto sarebbe spettato al padre stesso, alterando così la parità tra i coeredi.