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Articolo 740 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Donazioni fatte all'ascendente dell'erede

Dispositivo dell'art. 740 Codice Civile

Il discendente che succede per rappresentazione deve conferire ciò che è stato donato all'ascendente, anche nel caso in cui abbia rinunziato all'eredità di questo(1).

Note

(1) La medesima regola si applica anche in caso di trasmissione del diritto di accettare l'eredità ai sensi dell'art. 479 del c.c.. In tal caso il trasmissario, accettata l'eredità, dovrà conferire i beni donati al trasmittente.

Ratio Legis

La norma, che rappresenta un'eccezione rispetto a quanto previsto dall'articolo precedente, si giustifica in considerazione del fatto che chi succede per rappresentazione prende il posto dell'ascendente, venendosi a trovare nella sua stessa posizione successoria anche per quanto riguarda l'obbligo di collazione.
Si evita in questo modo che i coeredi siano pregiudicati dalla rappresentazione.

Spiegazione dell'art. 740 Codice Civile

La prima ipotesi prevista dalla legge è che C succeda ad A per rappresentazione di B, pur avendo rinunciato alla sua eredità. Essa riproduce l’art. #1005# capoverso del precedente codice del 1865; non è, invece, riprodotto il primo comma, secondo cui il discendente che succeda per ragione propria al donante non è tenuto a conferire le cose donate al suo ascendente, ancorché ne avesse accettato l’eredità. In proposito, occorre rammentare che l’attuale codice, nella sua stesura definitiva, ha innovato l’istituto della rappresentazione, escludendo che il discendente possa succedere per ragioni proprie al donante: ciò non può più verificarsi se non quando sia istituito direttamente nel testamento.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

358 In correlazione alle modificazioni introdotte nell'istituto della rappresentazione, non ho riportato (art. 740 del c.c.) il primo comma dell'art. 279 del progetto, che escludeva l'obbligo del discendente di conferire la cosa donata al suo ascendente nell'ipotesi — ora non più realizzabile se non quando sia istituito direttamente nel testamento — che egli succecia per ragione propria al donante. Nello stesso art. 740 ho voluto contemplare con apposita norma l'obbligo dei discendenti legittimi del figlio naturale di conferire la donazione fatta al loro genitore secondo il principio fissato nell'art. 738. Naturalmente tale obbligo sussiste se tali discendenti concorrono con figli legittimi del de cuius. Infatti nel concorso dei figli naturali tra di loro non è ammesso l'obbligo della collazione e quindi tale obbligo non può sussistere neppure nei confronti dei discendenti di un figlio naturale che concorrano con altri figli naturali del de cuius.

Massime relative all'art. 740 Codice Civile

Cass. civ. n. 2914/2020

La collazione postula l'accettazione dell'ereditā anche nella ipotesi di rappresentazione, non esistendo una diversificazione legislativamente prevista, nell'ambito dell'istituto della collazione, in ragione del fatto che l'obbligato sia il discendente diretto o colui che succede per rappresentazione, tant'č che la rubrica dell'art. 740 c.c. fa riferimento alle donazioni fatte all'ascendente dell'erede, presupponendo, dunque, tale qualifica. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 16/07/2015).

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